NEWS!!!
In questa sezione troverete tutte le ultime notizie che ci interessano: discussioni, interpretazioni, lavori parlamentari, articoli e quant'altro possa toccarci in prima persona.
Se avete dritte degne di nota ed affidabili riguardo al contenuto, inviatele pure al webmaster (indicando la fonte dalla quale sono state tratte) e saranno pubblicate sul sito.
11 luglio 2007
Una grossa novità per le 200mila visite: il sito sulle SSPL diviene www.sspl.it
Dopo quasi cinque anni di esistenza, SSPL.TOO.IT festeggia le duecentomila visite uniche: un risultato straordinario, se si pensa alla specificità del sito, all'assoluta assenza di pubblicità sui motori di ricerca, alla volatilità dei navigatori.
Il risultato è il frutto dell'interesse dei navigatori, ai quali va il mio ringraziamento più caloroso.
Nei prossimi giorni, il sito si trasferisce su Aruba, all'indirizzo www.sspl.it, un dominio di primo livello per un sito - sia consentito - di "primissimo livello". Per qualche tempo esso sarà raggiungibile anche al vecchio indirizzo (www.sspl.too.it), poi transiterà tutto su www.sspl.it .
Aggiornate i vostri bookmarks!
9 luglio 2007
L'organizzazione delle SSPL per il prossimo anno accademico
A maggio abbiamo riportato che si stava discutendo, in sede ministeriale, sull'organizzazione delle SSPL per il prossimo anno accademico 2007/2008; con l'aumentare dei laureati del cd. "3 + 2", prendeva infatti corpo l'esigenza di strutturare una Scuola di Specializzazione di durata solo annuale, per giungere ad una rapida estinzione del percorso biennale, sorto essenzialmente per i laureati del vecchio ordinamento.
Al momento, da contatti informali presi presso le Scuole, mi risulta che anche per il prossimo anno accademico la SSPL sarà biennale.
Ma, qualora vi fossero novità più "ufficiali", saranno immediatamente pubblicate sul sito.
26 febbraio 2007
SSPL e prospettive di riforma
Con la crisi di Governo, ha subito un prevedibile rallentamento l'iter ministeriale di riforma delle professioni, all'interno del quale dovrebbe trovare uno spazio di discussione anche il destino della SSPL. SSPL Italia è in contatto con il Ministero della Giustizia per conoscere modi e tempi di un suo intervento nella dialettica futura. A presto per ulteriori novità.
20 gennaio 2007
Riforma della magistratura e SSPL
Con il nuovo anno, ritornano in auge le voci di una "controriforma" dell'ordinamento giudiziario. SSPL ITALIA sta stringendo contatti con il Ministero per interloquire sul problema delle SSPL, e del loro adeguato riconoscimento.
2 novembre 2006
SSPL ancora biennale (per ora)
Ecco il testo del decreto legge n. 262/2006, collegato alla Finanziaria 2007:
"Art. 37.
Disposizioni in materia di ordinamento universitario
1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis
si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica
per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti,
a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo'
essere articolato sulla durata di un anno»".
La norma sembrerebbe quindi chiudere qualsiasi dubbio sul problema della doppia istituzione di corsi presso le SSPL, almeno per quest'anno accademico.
20 ottobre 2006
I risultati dei quiz di ammissione
Nella sezione "i Quiz degli anni scorsi", trovate le risposte corrette ai quiz assegnati lo scorso 18 ottobre, tratti dal sito ufficiale della SSPL di Bologna.
Clicca QUI!
17 ottobre 2006
In bocca al lupo
Domattina si svolgerà, in tutta Italia, la prova di accesso alle SSPL. Auguro a tutti i partecipanti non solo di accedere (cosa peraltro probabile, vista la ancora scarsa "richiesta" delle Scuole), ma soprattutto di intraprendere un percorso di formazione ed approfondimento che costituisca il necessario slancio per affrontare con successo il percorso di vita e professionale.
26 settembre 2006
I dati dalle segreterie
Nonostante l'incremento del numero dei laureati per i quali la SSPL costituisce canale obbligatorio e preferenziale per l'accesso in magistratura, i dati - parziali - in nostro possesso indicano una non totale copertura dei posti banditi per quest'anno per le Scuole, segno dello scarso appeal che le stesse ancora scontano su tutto il territorio nazionale. A presto per aggiornamenti e dati definitivi sul numero dei potenziali partecipanti alla prova d'accesso del prossimo 18 ottobre.
4 settembre 2006
SSPL ITALIA rilancia le sue attività
Terminate le vacanze estive, SSPL ITALIA è pronta a riprendere le sue attività istituzionali.
Le sfide sono tante: l'annualità della Scuola per i laureati del nuovo ordinamento, il futuro del titolo SSPL, la riforma delle professioni.
In questo quadro, è legittimo che anche e soprattutto gli studenti siano messi in condizione di esprimere le loro proposte.
Sulla scia del documento programmatico presentato nel 2004 alla Commissione Siliquini, SSPL ITALIA sta quindi lavorando per approntare un tavolo di discussione col Ministero.
Aiuti e contribuiti sono graditi in tal senso.
20 luglio 2006
Pubblicato in Gazzetta il bando SSPL per il 2006
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio il bando SSPL per l'a. a. 2006/07:
5030 i posti disponibili; prova d'ammissione in tutta Italia il 18 ottobre 2006. Potete scaricare il bando in PDF da QUI, e da QUI i posti disponibili in tutta Italia ed i criteri di valutazione per l'accesso.
13 luglio 2006
Ecco l'esito della riunione del 7 luglio
Si è tenuta in Roma lo scorso 7 luglio la riunione tra i Direttori delle 38 SSPL nazionali, presieduta dal Prof. Antonio Padoa Schioppa (Direttore della SSPL Milano Statale).
L'assemblea ha approvato una mozione urgente al Ministro della Giustizia, allo scopo di rinviare almeno di un anno l'avvio su base annuale dei corsi delle SSPL, come previsto dalla normativa in tema di nuovo ordinamento degli studi universitari (cd. 3 + 2), dal momento che la maggioranza dei Direttori presenti ha manifestato l'opzione per il mantenimento della biennalità.
4 giugno 2006
I primi passi del Guardasigilli
Il Ministro Mastella, dopo aver predisposto la sua squadra di Governo, sembra essere intenzionato ad intervenire sulla neonata riforma dell'ordinamento giudiziario, sospendendone per decreto legge l'entrata in vigore.
Trattandosi di un
provvedimento di indubbio rilievo per gli specializzandi e specializzati nelle
professioni legali, quantomeno con riferimento all'accesso al concorso per
uditore, SSPL ITALIA sta cercando di stringere contatti col Ministero per
interloquire sul punto.
A presto per gli aggiornamenti.
9 maggio 2006
A caccia di aiuto per il documento programmatico
I lavori parlamentari della XV Legislatura sono appena cominciati, e SSPL ITALIA ha bisogno di validi aiutanti per la predisposizione di un documento programmatico da sottoporre all'attenzione dei futuri organi di Governo. Le recenti innovazioni legislative rendono necessario uno studio ampio ed approfondito dei potenziali impatti del sistema sulle SSPL, anche in considerazione della riforma universitaria del "3+2" e della "riforma della riforma" prossima ad entrare in vigore.
Gli interessati ed i volenterosi possono mettersi in contatto con il Presidente mediante la solita e.mail ssplitalia@libero.it .
7 aprile 2006
SSPL ITALIA predispone il piano di lavoro 2006
Con le prossime elezioni politiche, e con la nascita della nuova legislatura, SSPL ITALIA intende rinvigorire il dibattito sulle SSPL, troppo tristemente sopito in sede politica negli ultimi mesi.
Il primo passo consisterà, ovviamente, nella predisposizione di un documento di massima nel quale, preso atto della legislazione vigente, si appronteranno le opportune proposte di modifica del sistema.
Tutti gli specializzandi e specializzati, associati o meno a SSPL ITALIA, sono caldamente invitati a fornire il loro contributo, segnalando la loro disponibilità al solito indirizzo ssplitalia@libero.it.
8 marzo 2006
Chiarimenti sull'esercizio di funzioni giudiziarie per gli specializzandi
Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal gentilissimo Cons. Aghina una notizia di rilievo per gli iscritti alle SSPL attualmente impegnati nell'attività di "VPO delegati". A seguito di apposito quesito, si esclude quindi un contrasto fra la fonte legislativa e quella di rango secondario. Nulla di nuovo, invece, sul fronte retributivo: solo alcune (e poche) Procure si sono attrezzate per venire incontro alle legittime richieste degli specializzandi: niente di organico e di generale è alle porte.
1) - 109/FT/2006 - Nota in data 19.12.2005 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino chiede chiarimenti sul punto 69.4. della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2006-2007.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino formula al Consiglio un quesito volto a chiarire quale interpretazione debba essere data alla dizione del parag. 69.4. della circolare per la formazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007 nella parte in cui prevede testualmente che: “i criteri di organizzazione dovranno indicare le eventuali convenzioni stipulate con le Università al fine di consentire ogni anno ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 di essere delegati, in affiancamento ad altri magistrati, anche onorari, addetti all'ufficio, ai sensi degli artt. 72 O.G. e 50 Decreto Legislativo 274/2000” atteso che la normativa primaria ( D.L. n. 144 del 27.7.2005) non prevede per l'utilizzo degli specializzandi in qualità di vice procuratori onorari l'esistenza di una “convenzione” tra gli uffici giudiziari e le università e neppure l'ipotesi di “affiancamento” del magistrato onorario ad altro, sia esso togato o, a sua volta, onorario magistrato;
Rileva il Consiglio che la dizione introdotta nella nuova disposizione contenuta nel par- 69.4. della circolare relativa ai criteri di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari non prevede un ulteriore onere ( necessità di stipulazione delle convenzioni tra le Università e gli uffici giudiziari) o limitazione all'utilizzo degli specializzandi nella funzione di v.p.o,( solo previo affiancamento dello stesso ad altro magistrato sia esso togato od onorario) ma prospetta solamente una più ampia collaborazione tra le strutture universitarie e le procure della repubblica nonché suggerisce possibili strumenti di formazione dei collaboratori attraverso un iniziale periodo di affiancamento; da tali elementi, quindi, non si può dedurre che sia stata introdotta una disciplina contrastante con il dato normativo, avendo il Consiglio, nel novero delle proprie competenze, prospettato la possibilità di dare attuazione alla norma attraverso modalità operative e ambiti di utilizzo dei magistrati onorari coerenti con il quadro di riferimento delineato dalle leggi vigenti in materia.
Tutto ciò premesso, il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito come in premessa.
15 febbraio 2006
Straordinario successo per sspl.too.it
Provate a digitare "SSPL" su Google... il nostro sito è in cima alla lista! Questo eccezionale posizionamento conferma l'autorevolezza del sito e la frequenza dei link di riferimento, oltre che dei contatti.
E tutto questo grazie anche a voi navigatori.
15 dicembre 2005
Auguri natalizi e prossimi appuntamenti
La redazione di SSPL.TOO.IT augura ai suoi affezionati lettori un sereno Natale ed un felice 2006, nella speranza che ciascuno di noi possa raggiungere i suoi obiettivi nella salute e nella pace interiore, circondato dall'affetto dei parenti e dalla lealtà degli amici.
Dopo gli auguri, una comunicazione di servizio: sarà fissata nella prima metà di gennaio 2006 l'assemblea plenaria dell'Associazione "SSPL ITALIA", che provvederà al rinnovo delle cariche associative. I candidati al Consiglio Direttivo possono, come al solito, farsi avanti scrivendo a ssplitalia@libero.it e riceveranno ogni informazione utile.
19 settembre 2005
Si amplia l'offerta informativa del sito
Grazie alle decine e decine di richieste di informazioni pervenute in questi giorni via posta elettronica, sspl.too.it si amplia nei contenuti! Nei prossimi giorni, verranno inaugurate altre sezioni del sito, sempre nell'intento di guidare e consigliare chi decida di intraprendere la strada delle SSPL. Restate connessi!
7 aprile 2005
Rinvio al TAR Lazio
Gli avvocati Abbamonte e Romano, nell'udienza di ieri innanzi al TAR Lazio relativa al secondo dei tre bandi di concorso per uditore giudiziario, hanno ottenuto un rinvio al fine di presentare motivi aggiunti. Cresce quindi l'attesa per la decisione di queste istanze cautelari, dal cui risultato dipende inevitabilmente la sorte del concorso.
Novità nei prossimi giorni.
18 marzo 2005
Utile incontro con i colleghi partenopei
SSPL ITALIA, rappresentata dal Presidente e dal Consigliere Russo, ha incontrato nella giornata di ieri i colleghi della SSPL di Napoli "Federico II". Notevole partecipazione e numerose domande dei presenti, con particolare riferimento all'attività della Commissione Siliquini e dei rapporti col notariato.
Un caloroso ringraziamento al collega Russo e all'amico telematico Labeone, organizzatori dell'incontro.
Luigi Levita
Presidente "SSPL ITALIA"
8 febbraio 2005
Prove di unità? Macché!
Dopo la scorsa audizione
del 26 gennaio 2005 presso il MIUR, da qualche parte era balenato l'intento di
unificare le forze delle associazioni SSPL al fine di elaborare una strategia
comune.
In particolare il CNSPL, nonostante una FORTISSIMA opposizione al suo interno
nata ormai un anno fa (il CNSPL nacque proprio perché non si riconosceva nelle
associazioni allora esistenti, ndr), e nella quale si ribadiva l'ostracismo a
SSPL ITALIA ed al sottoscritto per non meglio specificate ragioni, si faceva
avanti qualche giorno fa tramite il collega Luigi Luzi, abilitato dal CNSPL a
discutere con SSPL ITALIA per intavolare un dialogo fra le associazioni.
Proposta miseramente caduta, visto che il CNSPL ha confermato la sua linea dura
precludendo ogni dialogo, delegittimando Luzi e chiudendosi a riccio nel suo
annuale silenzio.
Ecco concretizzate l'unità e la democrazia di cui qualcuno si fa vanto.
Tanto dovevo per rispetto dei miei associati.
18 dicembre 2004
La Commissione Siliquini ci ripensa
Dopo la mobilitazione di SSPL ITALIA e degli studenti non iscritti all'associazione, l'avv. Zagarese, componente della Commissione Siliquini, mi ha contattato personalmente per farmi sapere che, allo stato, "non esiste alcuna bozza" e che le associazioni saranno ancora ascoltate, SSPL ITALIA inclusa.
L'appuntamento è per il 20 gennaio 2005.
Un caloroso grazie a tutti i colleghi e gli associati che hanno dato voce alle nostre istanze con atteggiamento fattivo e collaborativo.
10 dicembre 2004
Protesta contro la Commissione Siliquini
Dopo le notizie trapelate
dalla stampa nei giorni scorsi, secondo le quali la Commissione Siliquini
avrebbe deciso di pubblicare una bozza di riforma in palese difformità con gli
scopi e le richieste associativi, SSPL ITALIA e tutti gli SSPLini interessati
sono chiamati a far sentire la loro voce.
Ecco un facsimile da inviare via fax (06.58493267) o e-mail alla Commissione:
Alla Commissione Siliquini
presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA
Oggetto: le ultime novità dalla Commissione. Il disappunto degli specializzati
nelel professioni legali.
Il sottoscritto dottore .... , specializzato nelle professioni legali e socio
dell'associazione SSPL ITALIA, ESPRIME TUTTO IL PROPRIO DISAPPUNTO per le
notizie, balenate sugli organi di stampa negli ultimi giorni, secondo le quali
la Commissione SIliquini starebbe per licenziare una bozza di provvedimento
nella quale l'intento riformatore e di rilancio delle SSPL, procrastinato negli
anni, penalizzerebbe oltre misura gli studenti già in possesso del diploma.
Costoro infatti, nonostante abbiano intrapreso per primi una scelta quasi
pionieristica, decidendo di frequentare una Scuola sulla quale poco o nulla si
sapeva in termini di utilità e riconoscimenti legislativi, e sobbarcandosi un
duro carico di lavoro ed un cospicuo esborso economico, si ritroverebbero allo
stato attuale senza alcun concreto riconoscimento nell'ambito delle professioni
legali, difformemente dalle richieste dell'associazione SSPL ITALIA, la quale
aveva sollecitato la Commissione per un intervento celere ed immediatamente
efficace (cfr. il testo delle due audizioni del Presidente, agli atti della
Commissione).
Il modus operandi della Commissione appare poi quantomeno improvvido e
contraddittorio se, dopo l'ultimo incontro del 29 settembre 2004, il
Sottosegretario in persona affermava in primo luogo di voler costituire un
"gruppo di lavoro", al quale la suddetta associazione avrebbe costantemente
partecipato in concorso con tutte le altre, ed in secondo luogo ci preannunciava
una nuova convocazione a breve.
Niente di tutto questo è avvenuto: anzi, dopo quasi tre mesi di silenzio, si
apprende che la Commissione avrebbe iniziato a tirare le somme.
Nel ribadire il disappunto per questa scelta, il sottoscritto dott. ... chiede
che la Commissione Siliquini riveda al più presto l'orientamento espresso,
introducendo nel disegno di riforma le modifiche immediate richieste da SSPL
ITALIA.
Data e firma
PS Il documento può, con le opportune modifiche, essere inviato anche dagli specializzandi e specializzati non iscritti a SSPL ITALIA, purché se ne condivida il contenuto.
11 novembre 2004
Pubblicata in GU la conversione del DL
Con la pubblicazione in GU, diventa legge l'ampliamento degli esoneri. Ora, in attesa di eventuali, ulteriori impugnazioni, la parola passa al Ministro che dovrebbe al più presto approntare i decreti di attuazione della nuova disciplina.
13 ottobre 2004
Il CSM si esprime sul decreto legge
Leggiamo insieme le considerazioni della sesta commissione del CSM sul decreto legge all'esame della Camera:
1) - Nota in data 9 settembre
2004 del Ministro della Giustizia, con la quale si trasmette, per il parere,
copia del testo del decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3
settembre 2004, concernente: "Disposizioni urgenti in materia di accesso al
concorso per uditore giudiziario.".
La Commissione propone al Plenum di approvare il seguente parere:
"§ 1 Il contenuto dell'intervento normativo di urgenza -
Con il decreto legge 7 settembre 2004 n. 234 il Governo è intervenuto sul regime
di svolgimento dei concorsi per uditore giudiziario banditi ai sensi dell'art.
18, c. 1, della legge 13 febbraio 2001 n. 48 per la copertura dei posti vacanti
nell'organico della magistratura alla data dell'entrata in vigore della legge
stessa, gli ultimi due dei quali risultano banditi con i dd.mm. del 28 febbraio
2004 e del 23 marzo 2004. Questi concorsi, come noto, si terranno con il sistema
transitorio previsto dall'art. 22, c. 3, della legge stessa, avendo il Ministro
esercitato la facoltà di differire ad un momento successivo l'applicazione della
nuova disciplina di svolgimento del concorso prevista dal nuovo testo degli artt.
123 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, così mantenendo in vigore, per i
soli concorsi di cui all'art. 18, c. 1, l'espletamento della prova
preliminare informatica, prevista dall'ormai abrogato art. 123 bis.
Il provvedimento di urgenza alla lett. a del comma primo dell'articolo unico,
con una modifica dell'art. 18, c. 1, della legge n. 48 amplia da tre a quattro
anni il termine entro il quale possono essere banditi i suddetti concorsi.
Alla lett. b) dello stesso comma primo, mediante l'aggiunta del comma 3 bis
all'art. 22 della legge n. 48, per i concorsi (banditi ai sensi dell'art. 18, c.
1, della l. n. 48) ricadenti nel regime transitorio, viene ampliato il numero
delle categorie dei soggetti esonerati dallo svolgimento della prova
preliminare. Ora, pertanto, in aggiunta ai magistrati militari, amministrativi e
contabili, ai procuratori ed agli avvocati dello Stato, a coloro che hanno
conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati ed ai diplomati
delle scuole di specializzazione per le professioni legali (previsti dalle
lettere a-b-c-d dell'abrogato art. 123 bis ord. giud.), sono ora esonerati anche
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a conclusione di un
corso universitario non inferiore a quattro anni e che:
a) abbiano conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione forense,
b) svolgano - senza essere stati sanzionati - da almeno tre anni funzioni di
magistrato onorario,
c) abbiano conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche.
All'esito dell'esame del disegno di legge di conversione il Senato della
Repubblica ha apportato una modifica al testo del decreto inserendo tra i
candidati esonerati dalla prova preliminare anche i laureati in giurisprudenza
che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica
al termine di un corso di studi di durata almeno biennale presso le scuole di
specializzazione previste dal D.P.R. 10.3.82 n. 162.
Il secondo comma dell'articolo unico prevede che il Ministro della Giustizia con
proprio decreto regoli gli effetti delle disposizioni del primo comma, le quali
sono dichiarate applicabili anche ai concorsi per uditore giudiziario già
banditi alla data di entrata in vigore del decreto legge.
§ 2. Valutazioni a proposito dell'intervento legislativo
- La normativa introdotta con il
decreto legge in esame presenta alcuni aspetti problematici su cui occorre
brevemente intervenire.
§ 2.1. Intervento di urgenza e regime transitorio. - L'emanazione del decreto
legge in esame risponde ad una comprensibile esigenza di razionalizzazione della
complessiva disciplina quale presupposto del corretto ed efficace svolgimento
delle prove preselettive e di concorso delle procedure instaurate con i due
bandi sopra citati, consigliata dallo stratificarsi di interventi normativi e
dalle recenti decisioni del giudice amministrativo.
Va ricordato, a questo proposito, che questo Consiglio aveva segnalato
l'opportunità e l'urgenza di un intervento normativo correttivo già nel corso
del parere espresso sul primo dei bandi di concorso (parere approvato con
deliberazione del 18 febbraio 2004), ritenendo assai probabile che in assenza di
quell'intervento sarebbero intervenute decisioni del giudice amministrativo in
grado di provocare l'arresto delle procedure. Fatta questa precisazione, preme
evidenziare che la permanenza di una prova di verifica attitudinale, la c.d.
prova preselettiva mediante quiz, è prevista dalla normativa in vigore solo per
la fase transitoria disciplinata dalla legge n. 48 del 2001, dovendosi prevedere
il ricorso, a regime, allo strumento dei correttori.
Peraltro, appare opportuno evidenziare che la scelta di fondo del legislatore di
ampliare le categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare non
costituiva una soluzione obbligata, dal momento che l'originaria disciplina
concorsuale non poteva essere alterata dalle pronunzie giurisdizionali, peraltro
solo interlocutorie, relative ad atti amministrativi del Ministro.
§ 2.2. La modifica dei termini previsti dalla legge n. 48 del 2001.
Con riferimento all'ampliamento
da tre a quattro anni del termine per l'emanazione definitiva dei bandi dei
concorsi previsti dall'art. 18, c. 1, della legge n. 48, deve rilevarsi che
l'originaria formulazione della norma prevedeva che i posti all'epoca vacanti
fossero coperti con tre concorsi banditi con unico decreto ministeriale. Con
successivi interventi normativi fu soppresso il requisito della contestualità
dei bandi, per l'emanazione dei quali fu previsto un lasso temporale dapprima
biennale (art. 19, c. 2, l. 28 dicembre 2001 n. 448) e successivamente triennale
(art. 12, d.l. 25 ottobre 2002, n. 236), nel corso del quale avrebbero dovuto
emessi i relativi decreti ministeriali. L'ulteriore ampliamento di tale termine
a quattro anni, anche in considerazione dei non brevi termini di espletamento
dei concorsi, costituisce un ulteriore rallentamento del processo di copertura
degli organici che la legge n. 48 voleva perseguire.
L'ampliamento del termine, secondo la relazione di accompagnamento del disegno
di legge di conversione, risponde tuttavia all'esigenza di regolare la
situazione di incertezza giuridica venutasi a creare circa la posizione dei
candidati abilitati alle professioni forensi che i bandi dei concorsi avevano
inizialmente esclusi dal regime di esenzione dalla prova informatica e che sono
risultati in un secondo tempo ammessi direttamente alle prove scritte con
provvedimento cautelare del giudice amministrativo. La circostanza che nella
premessa del decreto legge si affermi specificamente che la proroga è disposta
"al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di
concorso indetti nel corrente anno" lascia intendere che alla base del decreto
legge c'è l'intenzione di procedere non tanto ad una semplice ratifica
legislativa di quelle posizioni soggettive interessate dai provvedimenti
giurisdizionali di natura cautelare, quanto ad un ampliamento della base dei
soggetti esonerati dalla prova preliminare dei concorsi, concedendo, mediante la
riapertura dei termini, ai potenziali candidati appartenenti alle categorie
interessate che in precedenza se ne erano astenuti di presentare la domanda di
partecipazione alla luce della nuova disciplina.
§ 2.3. La modifica della natura delle diverse prove.
La conseguenza di tale
disposizione è la sostanziale variazione della funzione della prova preliminare
informatica. Essa nella visione del legislatore era inserita in un generale
disegno di riforma dell'accesso alla magistratura ordinaria quale strumento
transitorio di selezione preliminare dei candidati, in attesa che entrassero
progressivamente in funzione le scuole di specializzazione per le professioni
legali, di modo che, una volta andato a regime il sistema, al concorso fossero
ammessi solo i candidati in possesso del diploma di dette scuole e la prova di
preselezione fosse limitata esclusivamente a quei candidati che non avessero
voluto preliminarmente munirsi del titolo scientifico di ammissione al concorso.
Nel regime transitorio degli artt. 18 e 22 della legge n. 48, la prova
preliminare continua a costituire uno strumento di verifica della preparazione
dei candidati mirato a selezionare quelli che risultino in possesso di una
adeguata preparazione di base, in modo tale da ammettere alle prove scritte un
numero limitato ma pur sempre ampio di candidati (pari a cinque volte i posti
messi a concorso ex art. 123 bis ord. giud.), che
consenta un rapido e razionale svolgimento delle prove concorsuali vere e
proprie. Tanto maggiore è l'importanza rivestita da tale strumento di selezione
nel regime transitorio dei concorsi, ove si consideri che ivi le prove scritte
sono ridotte a due.
Tale funzione di selezione con la modifica disposta dal provvedimento di
urgenza, soprattutto se accompagnata da una riapertura dei termini di
presentazione delle domande dei concorsi attualmente in atto, è però destinata a
venir meno, ove si consideri il numero degli appartenenti alle categorie ora
esonerate dalla prova preliminare, essendo quest'ultima nella pratica limitata
ai soli neolaureati che non hanno ancora avuto la possibilità di frequentare le
scuole di perfezionamento.
La persistente limitazione delle prove scritte al numero di due accresce la
situazione di incoerenza della disciplina che verrebbe a formarsi a seguito dei
contenuti del decreto legge. La riduzione delle prove scritte da tre a due,
chiaramente motivata da ragioni di celerità della procedura di concorso,
risultava giustificata dalla presenza della prova preliminare, che alle funzioni
di selezione dei partecipanti assomma funzioni di disincentivazione della
partecipazione per coloro che non attribuiscono al concorso un particolare
interesse e forti aspettative.
Alla rottura di questo equilibrio si affianca il grande ampliamento del novero
dei candidati attuali e potenziali non soggetti alla prova preliminare (che,
ricordiamolo, ha come oggetto un numero ampio di materie), con la conseguenza
che la presenza di due sole prove scritte riduce in modo consistente il valore
selettivo della verifica - che in qualsiasi caso escluderà una sfera molto ampia
del sapere giuridico - e incentiva la partecipazione e l'espletamento di tutte
le prove anche da parte di coloro che diversamente non avrebbero acceduto, o
anche solo completato, questa prima fase del concorso.
§ 2.4. L'ampliamento delle categorie esonerate dalla prova preselettiva
La scelta compiuta dal decreto legge di ampliare le categorie professionali esonerate dalla prova preselettiva rappresenta un aspetto di grande delicatezza, sia sul piano delle politiche complessive sia sul piano della gestione dei concorsi. Una notazione preliminare: considerato che l'intervento del giudice amministrativo ha portato all'accoglimento delle istanze dei soli esercenti la professione forense, non è agevole comprendere la ragione per cui il testo del decreto legge preveda l'ammissione diretta alle prove scritte anche per quelle categorie le cui istanze, al contrario, non sono state accolte dal giudice amministrativo. Tale scelta ha evidenti riflessi sia sull'organicità e la coerenza della previsione normativa sia (v. par. 2.6 che segue) sugli aspetti organizzativi e di gestione del concorso. Passando ad alcune osservazioni di merito, può specificarsi quanto segue.
A) Per quanto concerne la categoria forense, si osserva che l'esonero dalla prova preselettiva discende dal semplice superamento della prova di abilitazione all'esercizio della professione, e che, considerato il numero elevatissimo di laureati che ogni anno acquisiscono, al termine del periodo di tirocinio professionale e dopo l'esame finale, tale requisito, è assai agevole prevedere che assisteremo all'accesso alle prove scritte di concorso da parte di diverse migliaia di candidati.
B) Più complesso, anche sul piano
ordinamentale, appare il discorso relativo all'esonero per i magistrati onorari.
Non vi è dubbio che in questo caso si sia in presenza di un vero accesso di
secondo grado alla carriera di magistratura, smentendosi in modo evidente la
prospettiva adottata dal legislatore del 2001 che (v. Relazione alla legge n.
48) aveva motivatamente escluso il ricorso a forme agevolate di reclutamento
presso la magistratura onoraria. E' assai probabile, peraltro, che, avuto
riguardo ai limiti di età, la massima parte dei magistrati onorari ammessi
all'espletamento delle prove svolgono anche la professione di avvocato. Fatte
queste premesse, può osservarsi che desta perplessità la scelta di risolvere
all'interno di un provvedimento d'urgenza un tema così complesso come quello del
transito e della osmosi fra giurisdizione
ordinaria e onoraria. Si tratta di tema che ha rilevanti ricadute ordinamentali
e importanti conseguenze sul piano degli equilibri all'interno dell'intero
sistema giustizia. Già il Consiglio ha avuto modo di evidenziare la delicatezza
di questi aspetti, e non può oggi che limitarsi a segnalare l'esigenza che
simili scelte siano frutto di una riflessione più approfondita e partecipata,
certamente non comprimibile nei termini angusti delle forme di conversione di un
decreto legge. Con riferimento allo specifico criterio di esonero dalla prova
preselettiva per coloro che "...svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati
sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario...", si
evidenzia l'incongruità del requisito dell'esercizio attuale delle funzioni di
magistrato onorario ("...svolgono..."), che induce all'esclusione da analogo
beneficio per chi abbia esercitato, anche per un periodo maggiore del triennio,
le funzioni di magistrato onorario. Non a caso in tal senso il d.d.l. di riforma
dell'ordinamento giudiziario in corso di esame in parlamento fa riferimento al
"pregresso esercizio delle funzioni di magistrato onorario per almeno quattro
anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati"
(art. 2.1 lett. b) n. 5) che risulta indicazione più adeguata anche con
riferimento al superamento di un vaglio di professionalità in sede di conferma,
previsto solo dopo un periodo di quattro anni per i giudici di pace.
C) Per quanto concerne i dottori in ricerca, si deve osservare che l'esonero dalla prova preselettiva rappresenta un aspetto di grande delicatezza. Innanzitutto perché interviene all'interno del mondo universitario con una selezione fra le diverse figure che risulta foriera di possibili eccezioni di incoerenza, potendosi da taluno sostenere come poco ragionevole conservare la preselezione per chi possa vantare, rispetto ai dottori di ricerca, un maggiore titolo accademico. In secondo luogo perché essa opera una sostanziale equiparazione della categoria dei dottori di ricerca rispetto a quelle degli esercenti la professione forense e dei magistrati onorari che il legislatore sembra esonerare dalla prova preliminare in virtù della esistenza di una specifica formazione al lavoro in un ambito prossimo al giudiziario (tale dovendosi ritenere per gli avvocati il sistema che deriva complessivamente dal periodo di pratica, dallo studio finalizzato e dall'esame di abilitazione) oppure di una esperienza giurisdizionale maturata "sul campo" (per i magistrati onorari)."
§ 2.5. La possibile riapertura dei termini.
Come già rilevato, nella premessa del decreto legge è detto che la proroga è disposta "al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno". Tale affermazione, unitamente alle previsioni della lettera a) dell'art. 1 (che proroga di un ulteriore anno il termine per l'emanazione dei bandi di concorso), nonché del comma 2 dell'art. 1 (che prevede la emanazione di un decreto ministeriale che regoli "gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi ...già banditi"), lascia trasparire l'intenzione dell'Esecutivo di procedere alla riapertura dei termini, concedendo ai potenziali candidati appartenenti alle categorie interessate che in precedenza se ne erano astenuti di presentare la domanda di partecipazione alla luce della nuova disciplina. Tale disposizione si prospetta di valutazione estremamente problematica. Da un lato le considerazioni fin qui espresse porterebbero a non condividere la scelta di riaprire i termini per la presentazione delle domande, atteso che non si tratta di scelta obbligata dalle decisioni del giudice amministrativo, dal momento che queste ultime incidono sulle procedure da applicare a coloro che hanno formulato domanda di partecipazione al concorso e non comportano in alcun modo riflessi per coloro che quella domanda non hanno formulato. Inoltre, la riapertura dei termini consentirebbe la partecipazione ai due concorsi di un numero potenzialmente molto elevato di nuovi candidati, finendo con l'aggravare ulteriormente le già considerevoli difficoltà di espletamento delle prove e dei lavori delle commissioni, oltre ad accrescere gli aspetti di incoerenza del sistema sopra accennati. D'altro canto, non può essere ignorata l'imprescindibile esigenza, sottolineata dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione, "di assicurare agli aspiranti, che in precedenza non avevano potuto avvalersi della regola dell'esonero dalla prova preliminare, parità di condizioni rispetto a quelli nei confronti dei quali la regola era già operante". Una riapertura pura e semplice dei termini per la proposizione delle domande di partecipazione ai due concorsi eviterebbe, inoltre, ogni possibilità di ulteriore contenzioso per coloro che, pur appartenendo alle categorie interessate dal decreto legge, non si erano determinati alla presentazione della domanda.
§ 2.6. La gestione del concorso.
Alcune riflessioni conclusive debbono essere svolte con riferimento agli aspetti di organizzazione e di gestione del concorso e delle sue diverse prove. La mancata attivazione da parte del Governo delle procedure per la selezione e la formazione di un ruolo di correttori esterni pur in presenza di una consistente proroga del termine di legge per la pubblicazione dei bandi di concorso ex legge n. 48 del 20011, e quindi l'impossibilità di ipotizzare l'utilizzazione di tale strumento, rende particolarmente problematici gli aspetti legati allo svolgimento delle prove ed ai lavori della commissione.
2.6.1. L'esperienza degli ultimi due concorsi. - Avendo come riferimento gli
ultimi due concorsi espletati, si può affermare che le domande di partecipazione
alla prova preselettiva sono state in media circa 25.000 e che i candidati che
si sono presentati alla stessa si attestano attorno ad 11.000. Di questi, gli
ammessi alle prove scritte sono stati 1557 nel concorso bandito con D.M. 17
ottobre 2000 e 1783 in quello bandito con D.M. 12 marzo 2002. I tempi di
espletamento delle prove sono riassunti nel prospetto che segue:
Concentrando l'attenzione sul concorso bandito con D.M. 12 marzo 2002,
caratterizzato dal maggior numero di ammessi alle prove scritte, possiamo così
riepilogare i tempi di lavoro: la prova preselettiva si è tenuta nel mese di
ottobre 2002 e gli orali si sono conclusi a fine giugno 2004, per un tempo
totale di circa 20 mesi, e questo a fronte di quasi 1.800 ammessi alle prove
scritte e di poco meno di 1.500 candidati che hanno consegnati entrambi gli
elaborati. Questi tempi di espletamento del concorso sono stati garantiti avendo
una commissione composta da 32 commissari titolari che si è divisa in due
sottocommissioni, ciascuna delle quali ogni giorno ha corretto gli scritti di 8
candidati ed ha quindi proceduto all'esame orale di 3-4 candidati. Va segnalato,
a questo proposito, che la presenza di due sole prove scritte comporta un certo
rallentamento della prova orale, dovendo i commissari dedicare un tempo maggiore
alle materie fondamentali esclude dagli scritti (nella specie le materie di
penale e procedura penale). Le prove orali hanno richiesto un tempo che va dal
settembre 2003 alla fine del mese di giugno 2004.
2.6.2. Le possibili previsioni per i due concorsi oggetto del decreto legge
Considerato il fattore
incentivante che deriva dalla esclusione della prova preselettiva, non è
difficile prevedere che il numero di coloro che si presenteranno alle prove
scritte sarà molto più ampio di quello sopra ricordato; valore che è
suscettibile di ulteriormente incrementarsi se si darà corso alla ipotizzata
riapertura dei termini. E' difatti ragionevole stimare in oltre 10.000 il numero
degli aspiranti uditori che saranno ammessi alle prove scritte.
Un numero così elevato di candidati, che vanifica ogni logica di deflazione
fatta propria dal legislatore del 2001, appare in grado di porre gravissimi
ostacoli sulla via di un rapido ed efficace svolgimento dei concorsi. Non
possono trascurarsi le diseconomie conseguenti al ricorso ad una commissione
composta da un numero particolarmente elevato di componenti ed in grado di
operare per sottocommissioni, con le conseguenti ricadute in tema di costi e in
tema di approntamento delle strutture logistiche (non va dimenticato che le due
sottocommissioni che hanno appena concluso i lavori non hanno potuto operare nei
medesimi giorni per assenza di spazi e di supporti). Né può sottacersi che sia
gli uffici giudiziari sia le università dovranno sopportare maggiori disagi a
seguito dell'esonero dal lavoro di un numero così accresciuto di commissari.
Infine, l'ampliamento numerico della commissione rende oggettivamente più
complesso garantire la omogeneità dei criteri di correzione e delle prassi di
lavoro, ed anche questo è tema che non solo dovrà essere attentamente
affrontato, ma avrebbe richiesto una particolare attenzione nel momento in cui
il decreto legge in esame ha individuato le categorie non soggette a prova
preselettiva. Un ulteriore aspetto concerne gli aspetti logistici. Un numero
così elevato di candidati partecipanti alle prove scritte richiederà il
reperimento di spazi enormemente più vasti di quelli utilizzati in passato, e
porrà probabilmente il problema della opportunità di dislocare la prova su più
sedi territoriali. Tale soluzione comporterebbe non poche difficoltà di
coordinamento dei lavori della commissione e delle sue inevitabili
articolazioni. Infine, non vi è dubbio che nonostante la ricerca di nuove
soluzioni ed il rafforzamento della commissione i tempi dei concorsi finirebbero
per allungarsi rispetto a quelli - non inferiori a 20 mesi - che abbiamo sopra
evidenziato. Il che, considerate le conseguenze di una probabile riapertura dei
termini, porta a prevedere che in assenza di interventi organizzativi
eccezionali, il primo dei due concorsi banditi non potrà concludersi prima della
fine del 2007. A queste considerazioni sui tempi dei concorsi deve aggiungersi
la constatazione che una selezione basata su due sole prove scritte tende
inevitabilmente ad essere meno rigida, così come dimostrano gli esiti del
concorso bandito con D.M. 12 marzo 2002, con la conseguenza che appare assai
probabile che al numero molto elevato dei concorrenti faccia seguito un numero
di idonei assai maggiore dei posti banditi. L'unica soluzione che appare
adeguata a fronteggiare l'oggettiva difficoltà selettiva ed organizzativa
conseguente alla situazione cui il D.L. intende offrire risposta, appare quella
dell'eliminazione della prova preselettiva, ormai snaturata rispetto
all'originaria filosofia deflativa, ed il ripristino delle tre prove scritte,
capaci di garantire una migliore e più adeguata selezione, anche ai fini
dell'ammissione alla prova orale. A questo proposito si osserva che il
conseguente, prevedibile, allungamento dei termini di correzione potrebbe essere
contenuto o eliminato dall'incidenza che la terza prova scritta ha sul numero
dei candidati che portano a compimento le prove, nonché dal possibile
potenziamento delle strutture complessivamente dedicate all'espletamento del
concorso e dalla adozione delle più opportune procedure di correzione.".
9 settembre 2004
Da oggi in vigore il decreto legge
E' da oggi in vigore il decreto legge riguardante i concorsi per uditore giudiziario. A fianco dell'allargamento delle esenzioni dai quiz, nel decreto appare un ulteriore rinvio di un anno nello svolgimento dei concorsi. Il testo del DL è pubblicato sul FORUM del sito. Ora inizia il dialogo parlamentare per la sua conversione.
3 agosto 2004
Il Consiglio di Stato ha deciso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze:3486/2004
Registro Generale: 6292/2004
Sezione Quarta
|
composto dai Signori: |
Pres. Gaetano Trotta Cons. Antonino Anastasi Cons. Anna Leoni Cons. Nicola Russo Est. Cons. Salvatore Cacace |
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2004.
Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
|
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
CARLONI ALESSANDRA GIUGLIANO ANTONELLA ESPOSITO ANNA CHIUCCHI TECLA rappresentati e difesi dall’AVV. CLAUDIO MARCO COCOLA con domicilio in Roma VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113 presso il suo studio
Interveniente ad Adiuvandum POLITO GIUSEPPINA + 53 rappresentati e difesi da: Avv. FRANCO GAETANO SCOCA con domicilio eletto in Roma VIA G.PAISIELLO, 55
BONAZELLI SERGIO + 227 rappresentati e difesi dagli Avv.ti ARISTIDE POLICE e FABRIZIO FIGORILLI con domicilio eletto in Roma PIAZZA ADRIANA 20
Interveniente ad OpponendumCONDORELLI ROBERTO LONGHI NICOLA ASCANI PAOLA GIORGIANAVA CAMILLA LAMBERTI LUCA VIOLO RAFFAELE CRISTIANOrappresentati e difesi da: Avv. LUIGI MANZI con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5 |
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I n. 3306/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 380 POSTI DI UDITORE GIUDIZIARIO ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
|
ASCANI PAOLA GIORGIA BONAZELLI SERGIO + 227 CONDORELLI ROBERTO LAMBERTI LUCA LONGHI NICOLA NAVA CAMILLA POLITO GIUSEPPINA + 53 VIOLO RAFFAELE CRISTIANO CARLONI ALESSANDRA GIUGIANO ANTONELLA ESPOSITO ANNA CHIUCCHI TECLA |
Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati dello Stato Wally Ferrante e Bruno Dettori nonchè gli Avv.ti Luigi Manzi, Aristide Police in proprio e in sostituzione dell’Avv. Franco Gaetano Scoca, l’Avv. Fabrizio Figorilli e l’Avv. Claudio Marco Cocola;
Considerato che sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione dell’atto impugnato, a carico di parte appellata, ricorrente in primo grado;
Considerato e ritenuto che al giudice adito in sede cautelare, non può precludersi, se non a costo di rendere non effettiva e frustranea la tutela giurisdizionale, in presenza di censure di illegittimità derivanti da norme sulle quali ricade un sospetto di incostituzionalità, la cui questione sia già devoluta alla Corte Costituzionale (e la non manifesta infondatezza finisce per coincidere, in sede cautelare, con il prescritto requisito del fumus boni juris), il potere di disapplicare, medio tempore, gli atti normativi in questione e di provvedere alla ammissione con riserva fino all’esito del giudizio di costituzionalità;
Considerato pertanto che appare corretto l’operato del giudice di primo grado, che ha accolto la richiesta cautelare fino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale;
Considerato altresì che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, si condivide la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, in ordine al sospetto di incostituzionalità, già rimesso dinanzi al giudice delle leggi, riguardante la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato, in raffronto con il fatto che il conseguimento del diploma di specializzazione è, a sua volta, (anche) titolo per accedere alla prova di abilitazione dell’esame di avvocato;
Considerato pertanto che sotto tale profilo l’appello del Ministero di Grazia e Giustizia vada respinto;
Considerato, al contrario, quanto alla dedotta illegittimità (in primo grado) della clausola del bando (art. 4 comma 6 n. 16 lett. d, secondo periodo), nella parte in cui esonera dal sostenimento della prova preliminare gli specializzandi in data successiva alla scadenza del termine ordinario di presentazione delle domande, vada accolto, in sede cautelare, l’appello del Ministero, sia sotto il profilo dei rilievi processuali, sia in quanto la situazione della categoria nella specie esonerata costituisce piuttosto al più, il “tertium comparationis” della dedotta irragionevolezza (in danno dei già avvocati);
Considerato pertanto che l’appello in sede cautelare proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia vada accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione;
P.Q.M.
Accoglie l’appello nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto riforma in parte qua l’ordinanza impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 29 Luglio 2004
Nicola Russo Gaetano Trotta
13 luglio 2004
I primi numeri sugli specializzati aspiranti uditori
Dal sito "Movimento
per la Giustizia" del 12 luglio 2004
NONA COMMISSIONE
Per quanto invece attiene il nuovo bando, "vulnerato" da una serie di ordinanze
cautelari del TAR, è stato approvato l'elenco dei candidati aventi diritto
all'esonero dalla prova preselettiva per quiz, che comprende in totale n. 1610
diplomati alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, a cui
devono aggiungersi gli avvocati dello Stato, i procuratori militari e i
candidati ai precedenti concorsi nonché (allo stato) tutti i ricorrenti che
hanno ottenuto la sospensiva favorevole dal TAR.
PS: preciso come
sempre, il consigliere Aghina mi informa che il numero di 1610 è solo
provvisorio... a presto per i dati definitivi.
7 luglio 2004
Botta e risposta Vietti - Siliquini
Dal "Sole 24 Ore" del 4 luglio
ROMA • È scontro tra
il ministero dell’Istruzione e quello della Giustizia sulla formazione dei
futuri legali. Non si è fatta attendere, infatti, la risposta del
sottosegretario all’Istruzione, Maria Grazia Siliquini (An), alle «perplessità»
sollevate venerdì dal sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti (Udc),
sulla riforma della laurea in legge e sulla revisione delle Scuole di
specializzazione, alle quali sta lavorando da qualche mese la commissione voluta
dal ministro Letizia Moratti (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). Siliquini ha
approfittato della stessa cornice da cui sono giunte le riserve di Vietti — la
TERZA GIORNATA NAZIONALE DELLE SCUOLE FORENSI, conclusasi proprio ieri a
Taormina — per ribadire significato e obiettivi della commissione insediata
presso il ministero di Viale Trastevere e da lei stessa diretta: «Mi ha stupito
— ha precisato Siliquini — apprendere delle obiezioni del sottosegretario alla
Giustizia sui contenuti di una riforma, universitaria e dell’accesso alle
professioni, che è di esclusiva competenza del ministero dell’Istruzione.
Obiezioni che, del resto, mi sembrano infondate considerando che sia dal mondo
universitario che da quello delle professioni sono arrivati molti segnali
sull’inadeguatezza del modello "3+2" per la formazione universitaria di
avvocati, notai e magistrati. Per questo il ministro Moratti ha voluto una
commissione che, con il contributo della categorie interessate, rivedesse sia il
percorso degli studi in legge, sia quello delle scuole di specializzazione». Sul
primo punto, il sottosegretario all’Istruzione ha rivendicato la bontà dei
risultati raggiunti, come «la creazione, già dal prossimo anno accademico, di un
ciclo unitario, l’1+4, che dopo un anno base permetterà di scegliere tra quattro
anni "professionalizzanti" e una laurea in scienze giuridiche triennale che darà
accesso anche al livello direttivo del pubblico impiego». Sul riordino delle
scuole di specializzazione, ha precisato Siliquini, la commissione sarà
impegnata, con l’apporto dei rappresentanti delle professioni e dell’università,
nei prossimi mesi. «Intendiamo dar vita a un sistema di accreditamento che dia
lo stesso peso sul territorio nazionale alle scuole forensi e a quelle di
specializzazione universitarie. Scuole che non doppino l’università e non
costituiscano accademie elitarie, ma siano un mix di “pratica teorica” nelle
scuole e “pratica sul campo” con il tirocinio». Siliquini ha anche chiarito che
non sarà assunto alcun testo base. Non si partirà, dunque, dal testo bipartisan
«Pecorella - Finocchiaro» cui Vietti aveva fatto riferimento, che invece per la
Siliquini contiene «numerosi aspetti contestabili». «La proposta che da me
sottoscritta con Pecorella — ha ribattuto, quasi in diretta, Anna Finocchiaro,
responsabile Giustizia dei Ds, presente all’incontro di Taormina — è stata
sottoscritta da tutti i capigruppo in commissione Giustizia alla Camera. In
sostanza, fa proprio il testo approvato dal Csm, in accordo con Anm, Cnf e
Consiglio nazionale del notariato per ridare vigore alle scuole di
specializzazione cosiddette "Bassanini".
È una proposta di qualità che certamente va concertata con tutte le
rappresentanze dell’avvocatura, ma che già riconosce percorsi formativi autonomi
alle professioni. Quella della formazione dei legali è una questione cruciale
che non andrebbe idelogizzata».
19 giugno 2004
Il TAR Lazio ora affonda gli specializzandi
Con ultima ordinanza del 16 giugno, il TAR Lazio accoglie le doglianze dei ricorrenti nella parte in cui si lamentava l'ingiustificato esonero degli specializzandi: bando sospeso in parte qua, in attesa di un eventuale appello dell'Avvocatura al Consiglio di Stato.
15 giugno 2004
SSPL ITALIA prende posizione sul decreto legge
A seguito delle notizie di stampa che si sono susseguite nelle ultime ore, SSPL ITALIA provvederà domattina ad inviare al Ministero della Giustizia, ed in particolare al Sottosegretario On. Valentino (AN), una missiva nella quale si chiederà, in breve, di considerare con attenzione l'ipotesi del decreto legge che, cambiando "le regole del gioco" in corsa, consenta anche ad altre categorie di accedere direttamente agli scritti dei concorsi per uditore. Il testo della lettera sarà pubblicato nella serata di domani.
11 giugno 2004
Incontro con l'avvocato Romano
Assieme a 10 colleghi volenterosi ed interessati, ieri ho incontrato per
l'ennesima volta (!) l'avv. Romano il quale, nell'onestà intellettuale e
professionale che lo contraddistingue, ci ha consigliato di attendere
nell'appellare l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, soprattutto in vista della
novità, ahimé balenata in queste ore, di un probabile decreto legge che,
nell'esonerare di diritto altre categorie, vanificherebbe qualsiasi intervento
degli specializzati nel processo.
Accantonata quindi, per il momento, la "protesta" giudiziaria, "SSPL Italia" non
si ferma: la settimana prossima l'associazione invierà al Ministero della
Giustizia, ed in particolare al Sottosegretario Valentino, una missiva nella
quale, in sostanza, si faranno presenti le nostre esigenze, nel contempo
invitando gli organi politici a rimeditare con ESTREMA attenzione l'idea del
decreto legge.
28 aprile 2004
SSPL ITALIA alla Commissione Siliquini: un successo
Cari colleghi ed amici, associati e non
Ieri pomeriggio SSPL ITALIA ha potuto far valere le sue istanze e le sue proposte innanzi alla Commissione Siliquini. L'uditorio è parso interessato ed attento (in particolare, riguardo al rapporto fra SSPL e magistrature onorarie, oltre che con riferimento ai legami col mondo forense) e, alla fine del mio intervento, l'Onorevole Siliquini ci ha congedato con il classico: "Abbiamo preso nota, si vedrà".
Insomma, il risultato di "SSPL ITALIA", che corrobora così la sua presenza preminente nell'universo SSPL, adesso necessita dell'opera di questo autorevole interlocutore il quale, a quanto si sussurrava ieri al Ministero, pare intenzionato a pervenire rapidamente ad una proposta di legge, magari addirittura nelle forme del decreto legge.
Maggiori sviluppi a breve. Intanto, in vista dell'assemblea generale dell'associazione, invito nuovamente tutti i colleghi italiani ad iscriversi ad "SSPL ITALIA", prendendo visione dello Statuto su http://sspl.too.it, compilando il modulo e facendolo pervenire alla sede dell'Associazione. Ovviamente, la crescita del numero degli associati renderà sempre più incisiva e penetrante la nostra attività.
In ultimo, colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che, nella giornata di ieri, seppure non associati, hanno avuto parole di elogio per il mio intervento e per il nostro già biennale impegno.
Un cordiale grazie a Gianluca e Carmine, compagni fedeli e testimoni sicuri della nostra passione per le SSPL.
Luigi Levita
Presidente "SSPL ITALIA"
20 aprile 2004
Audizioni e incontro studenti italiani
In vista della audizione che "SSPL Italia" terrà presso la Commissione Siliquini, si invitano gli associati a produrre, mediante documento di Word, le proprie proposte e segnalazioni NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, e comunque non oltre il 21 aprile.
Redigerò quindi un documento complessivo che provvederò ad esporre punto per punto in sede di audizione, pubblicandolo ovviamente sul sito per la fruizione generale.
Attendo le vostre idee e suggerimenti!
Prima di procedere alla audizioni presso la Commissione Siliquini, gli studenti SSPL si stanno inoltre organizzando per incontrarsi la mattina del prossimo 27 aprile, onde conoscersi e discutere delle problematiche inerenti le SSPL e l'attività della Commissione di riforma.
Gli studenti interessati a partecipare all'incontro lascino un messaggio sul forum, scrivano a ssplitalia@libero.it o contattino il collega Adriano Sponzilli che sta curando gli aspetti organizzativi, all'indirizzo adriano.sponzilli@virgilio.it.
PS per i napoletani interessati, stiamo formando un gruppetto di colleghi per ridurre le spese!
15 aprile 2004
"SSPL Italia" sarà ascoltata dalla Commissione Siliquini
ITALIA OGGI del 14 aprile 2004
Stessi diplomi per scuole universitarie e ordinistiche
Doppio pilastro per la formazione legale. Le scuole universitarie e le scuole
ordinistiche dovranno costituire un unico percorso omogeneo di formazione
attraverso un sistema di crediti formativi comune. Così come dovrà essere comune
il conseguimento dei diplomi di specializzazione che saranno equipollenti ai
fini della pratica e dell'esame di stato. È questa l'ipotesi di lavoro che si fa
largo all'interno della commissione per la riforma dell'accesso alle professioni
legali che ieri si è riunita a Roma per stabilire un calendario di audizioni che
si svolgeranno martedì 27 aprile. Una riunione ancora di ricognizione, ma nella
quale cominciano a emergere le prime linee di intervento che il coordinatore e
presidente del Consiglio nazionale forense, Remo Danovi, sta cercando di
promuovere, superando alcune divisioni che già emergono tra i componenti che
sono in rappresentanza del mondo universitario e gli esponenti dell'avvocatura.
Da una parte, infatti, gli universitari difendono l'esperienza delle scuole
Bassanini, che andranno sì riformate ma non stravolte, e propendono per un ciclo
unico di studi della durata di cinque anni (1+4), con la possibilità dopo tre
anni di uscire e conseguire un diploma di laurea di primo livello. Sull'altro
versante stanno gli avvocati che rilanciano, invece, il ruolo delle scuole
forensi (quelle gestite dagli ordini e dalle associazioni) e vogliono rivedere
il percorso universitario in modo che risulti il più possibile unitario e senza
troppi spezzettamenti.
Il ruolo di mediatore di Danovi, dunque, è tutt'altro che semplice anche se a
suo dire ´da parte di tutti c'è la totale disponibilità a mettere a confronto le
opinioni e a trovare una soluzione unanime. Quella soluzione che lo stesso
Danovi già profila. E cioè un unico sistema di formazione composto da due
pilastri: il primo di matrice accademica che privilegia la formazione teorica a
quella pratica, con posti limitati e a numero chiuso, e il secondo di
provenienza più squisitamente forense aperto a tutti e più attento ai risvolti
immediatamente pratici. Ma prima ancora di definire l'accesso all'esame di stato
è necessario rivedere il percorso di studi. Il gruppo di lavoro ha esaminato le
proposte di modifica dell'attuale corso di giurisprudenza elaborate dalla
commissione De Maio che prevedono due opzioni: o il normale percorso a Y (un
anno di base e poi doppio biennio) oppure il ciclo unico con un anno di base e
poi quattro anni continui fino alla laurea. Quest'ultima sembra la soluzione
preferibile, lasciando però la possibilità a coloro che non ce la fanno di
conseguire un diploma di primo livello dopo i primi tre anni.
Su questo punto però non tutti sono d'accordo e c'è chi come l'Aiga proprio non
condivide il progetto di un triennio che non sembra soddisfare alcuna esigenza
né formativa né professionale.
Il punto, dunque, è ancora tutto da discutere. Tra due settimane, comunque, la
questione sarà discussa anche con le associazioni che hanno chiesto per prime di
essere ascoltate dalla commissione. Il calendario prevede l'audizione dell'Anf,
di due associazioni che rappresentano gli specializzandi
delle scuole Bassanini e poi dei praticanti. Oltre all'Anpa di Gaetano Romano
saranno sentite anche la Consulta nazionale dei praticanti dell'Aiga e l'Unione
italiana dei praticanti avvocati.
In vista della probabile
audizione che "SSPL Italia" sarà quindi invitata a tenere presso la Commissione
Siliquini, si invitano gli associati a produrre, mediante documento di Word, le
proprie proposte e segnalazioni NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, e comunque non
oltre il 24 aprile.
Redigerò quindi un documento complessivo che provvederò ad esporre punto per
punto in sede di audizione, pubblicandolo ovviamente sul sito per la fruizione
generale.
Attendo le vostre idee e suggerimenti!
Saluti
Il presidente di "SSPL Italia"
10 marzo 2004
Nuova PDL sulle SSPL
"Disposizioni per il rilancio delle SSPL": con
questo, emblematico titolo, l'Onorevole PECORELLA (FI) presenta in Parlamento
(Atto Camera n. 4770) una proposta di legge per rilanciare le SSPL. Il testo
della proposta sarà sul sito non appena resosi disponibile.
6 marzo 2004
Gli specializzati pronti a controricorrere
Dopo il bando che, finalmente, ha consegnato ai diplomati SSPL l'esenzione, occorre proseguire nella nostra opera di vigilanza in attesa di eventuali ricorsi dei non specializzati. Rinnovo quindi l'appello, a chi fosse seriamente interessato, a mettersi in contatto con ssplitalia@libero.it (indicando nome, cognome, scuola frequentata ed un recapito telefonico) e manifestare la sua disponibilità ad una eventuale azione giudiziaria, se necessaria. Siamo già in molti (sul forum del sito trovate l'elenco aggiornato!), ma più ne siamo e meglio è, ovviamente!
2 marzo 2004
L'esenzione c'è
Anche il Consiglio di Stato è dalla parte delle SSPL. Leggete il testo del parere consultivo:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – parere 24 febbraio 2004 n. prot.2453/04
Pres. Giacchetti, Est. Cappugi
In materia di concorsi per uditore giudiziario il possesso del diploma di specializzazione non è un requisito di ammissione, ma condizione per l’esonero dalla prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati; tale condizione deve essere analizzata alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, salvo che la P.A. non stabilisca regole diverse purchè ragionevoli e rispettose della par condicio tra i candidati.
Consiglio di Stato
Adunanza della Terza Sezione del 24 febbraio 2004
N. prot. 2453/04
OGGETTO: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RICHIESTA DI PARERE FACOLTATIVO CIRCA L’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 123 BIS DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO COME AGGIUNTO DALL’ART. 2 D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997 N. 398.
La Sezione
VISTA la relazione trasmessa con nota prot. n. AG/UB/1844 del 20 febbraio 2004 con cui il Ministero della giustizia ha chiesto il parere facoltativo del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Maria Grazia Cappugi;
Premesso
Il Ministero della giustizia, premesso che nella seduta del 18 febbraio 2004 il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di approvare lo schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario formulando alcune osservazioni ed evidenziando in particolare “dubbi interpretativi attinenti all’applicazione integrale o meno dell’art. 123 bis, come aggiunto dall’art. 2 D.Lgs 17/11/97 n. 398”, chiede al Consiglio di Stato di chiarire se la condizione di cui alla lett. d) indicata nell’art. 14 della bozza di bando debba considerarsi o meno un requisito di ammissione al concorso e, in caso di risposta negativa, se – per aver diritto all’esonero dalla prova preliminare – i candidati debbano conseguire (ove non lo abbiano già conseguito) il diploma di specializzazione per le professioni legali entro la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero se sia sufficiente che “conseguano tale titolo in un momento antecedente alle prove scritte ed indichino nella domanda al concorso la partecipazione ai corsi di cui trattasi, riservandosi di produrre il relativo titolo prima dello svolgimento di dette prove”.
Considerato
L’art. 123-bis dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12),
aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 398, prevede l’espletamento
di una prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti
culturali dei candidati al concorso per uditore giudiziario e realizzata con
l’ausilio di sistemi informatizzati. Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce
che alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i
posti messi a concorso e, al successivo comma 5, precisa che sono esonerati
dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta oltre i limiti suddetti,
fra gli altri (lett. d), “coloro che hanno conseguito il diploma di
specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea
in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999”.
Tale articolo è stato successivamente abrogato dall’art. 9 della legge 13
febbraio 2001 n. 48. La stessa legge, all’art. 18, comma 1 (modificato prima dal
comma 2 dell’art. 19 della legge n. 448 del 2001 e poi dall’art. 12 del D.L. n.
236 del 2002), ha disposto che “il reclutamento di uditori giudiziari per la
copertura di tutti i posti vacanti nell’organico della magistratura alla data di
entrata in vigore della presente legge,…, avviene mediante tre concorsi, da
bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con disposizione transitoria, l’art. 22, comma 3, della citata legge n. 48 del
2001 stabilisce poi che “qualora non sia possibile completare tempestivamente
l’organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la
disciplina prevista dall’art. 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio
decreto motivato, l’applicazione della disciplina medesima ai concorsi
successivi a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 18. In tal caso i
concorsi di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 18 sono preceduti dalla prova
preliminare prevista dall’articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e
si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si
applicano altresì gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio
decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente
legge”.
Di tale facoltà si è avvalso il Ministro della giustizia il quale, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, con decreto in data 19 ottobre 2001, ha
differito l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 125-quinquies
dell’ordinamento giudiziario (introdotto dalla legge n. 48 del 2001) ai concorsi
successivi a quelli previsti dall’art. 18, comma 1, della medesima legge n. 48
del 2001.
I dubbi interpretativi prospettati dall’Amministrazione riferente derivano
probabilmente dalla circostanza che lo stesso art. 125-quinquies prevede, al
comma 9, che le disposizioni ivi contenute (riguardanti i correttori esterni)
operano, una volta adottato il regolamento ministeriale di cui al comma 8,
“altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all’articolo 17, comma 113,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l’ammissione al
concorso per l’accesso alla magistratura, e i candidati superino
complessivamente il numero di cinquecento”.
Poichè l’art. 124 dell’ordinamento giudiziario (modificato prima dall’art. 6 del
D.Lgs. n. 398 del 1997 e poi dall’art. 11 della legge n. 48 del 2001) stabilisce
che “al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso,
relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall’anno
accademico 1998/1999, del diploma rilasciato da una delle scuole di cui
all’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non
inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle
condizioni previste dall’articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli
altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti”, è sorto il dubbio che il
conseguimento del diploma in questione sia divenuto un vero e proprio requisito
di ammissione.
Tale dubbio, come peraltro ritenuto dall’Amministrazione riferente e dal
Consiglio superiore della magistratura, non appare fondato. Si deve osservare
infatti che l’applicazione dell’art. 125-quinquies dell’ordinamento giudiziario
è stata differita dal Consiglio superiore della magistratura in virtù della
facoltà espressamente concessa dall’art. 22, comma 3, della legge n. 48 del
2001. Ai sensi della stessa disposizione transitoria va applicato al
concorso, in virtù di un rinvio secco che non contempla deroghe, l’art. 123-bis
dell’ordinamento giudiziario il quale, al comma 5, lett. d), si limita a
prevedere che coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le
professioni legali, anche se iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima
dell’anno accademico 1998/1999, “sono esonerati dalla prova preliminare ed
ammessi alla prova scritta”, anche in eccedenza ai limiti previsti dal comma
precedente. Se il possesso del diploma di specializzazione costituisse
un requisito di partecipazione, tale disposizione sarebbe priva di senso in
quanto tutti i candidati dovrebbero essere esonerati dalla prova preliminare.
Correttamente, pertanto, nello schema di decreto ministeriale di indizione
del prossimo concorso per uditore giudiziario si prevede, all’art. 14, che “in
ogni caso sono ammessi alle prove scritte, oltre il previsto limite numerico dei
candidato, gli esonerati dalla prova preliminare e cioè:… d) coloro che hanno
conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché
iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico
1998/1999”.
Resta da stabilire il momento in cui la suddetta condizione si verifica, ossia
il momento in cui i candidati iscritti alle scuole di specializzazione debbono
conseguire il diploma per poter usufruire dell’esonero dalla prova preliminare
(alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, ovvero in un momento successivo, comunque antecedente alle prove
scritte). Più in generale, come è evidente, la questione investe anche le altre
categorie di candidati aventi diritto all’esonero ai sensi del citato art.
123-bis, comma 5.
E’ noto il principio secondo cui, anche con riferimento all’art. 2 del T.U. 10
gennaio 1957 n. 3, tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di partecipazione. Appare pertanto corretto, nel silenzio del bando
(oltre che della legge), applicare tale principio anche all’ipotesi in
questione.
Peraltro, poiché non si tratta – come è stato sopra precisato – di requisiti di
partecipazione, bensì di condizioni per poter usufruire di un beneficio previsto
dalla legge, è da ritenere che rientri nella discrezionalità
dell’Amministrazione stabilire regole diverse, purché ragionevoli e rispettose
della par condicio dei candidati. Se l’Amministrazione medesima dovesse
decidere, in base a considerazioni organizzative e di opportunità, pur
considerando gli appesantimenti procedurali con il rischio di un eventuale
contenzioso, di ampliare l’ambito dei candidati esonerati dalla prova
preliminare (e quindi il numero degli ammessi alle prove scritte), dovrebbe
inserire nel bando una apposita disposizione in virtù della quale i candidati
iscritti alle scuole di specializzazione e in procinto di conseguire il diploma
potrebbero chiedere di essere esonerati dalla prova preliminare riservandosi di
produrre il relativo titolo prima dello svolgimento delle prove scritte (o, più
opportunamente, prima dell’espletamento della prova selettiva), pena
l’esclusione.
P.Q.M.
esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.
L'Estensore
(Maria Grazia Cappugi)
Il
Presidente
(Salvatore Giacchetti)
Il
Segretario
(Roberto Mustafà
24 febbraio 2004
Slitta il terzo concorso?
Per ora no, ma sembra sicuro uno slittamento del
terzo concorso almeno di un altro anno. Castelli ne combina un'altra delle sue:
oggi 24/2 presenta un emendamento per dilazionare ulteriormente il termine di
marzo 2004 per bandire i concorsi. Emendamento, per fortuna, dichiarato
inammissibile dalla Presidenza della Camera. Ma nulla impedisce al Ministro di
servirsi di altri strumenti...
Dal sito della Camera. Parla il Vice Presidente.
Avverto altresì che la Presidenza, a norma degli
articoli 86, comma 1 e 96-bis, comma 7, del regolamento, e come avvenuto nelle
sedute del 12 dicembre 2002 e dell'8 luglio 2003 su analoghi provvedimenti, non
ritiene ammissibili, in quanto volti ad introdurre nel decreto-legge materie
nuove, non strettamente attinenti alla materia trattata dal decreto-legge stesso
e non contenute in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito,
le seguenti proposte emendative riguardanti proroghe di termini: Gambini 11.02,
limitatamente alla lettera b), che reca modifiche all'articolo 6, comma 2,
relativo al differimento di un termine per l'emanazione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di compartecipazione regionale
a tributi; Gibelli 17.1, relativo alla disciplina applicabile per la mobilità
del personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo; Realacci 23.04,
limitatamente al comma 2, volto a prorogare l'applicazione delle agevolazioni
concesse per gli interventi connessi all'uso di fonti energetiche realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; Maninetti 23-septies.06,
che proroga un termine concernente la demolizione degli apparecchi idonei al
gioco non lecito; Villetti 23-septies.07, che proroga i termini relativi al
prelievo erariale sul gioco del Bingo; Zanetta 23-septies.011, concernente una
proroga degli interventi in favore dell'innovazione di prodotto; Parolo
23-septies.014, che proroga il termine previsto per la domanda di acquisto di
aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato; 23-septies.015 del
Governo, concernente la proroga di un termine per la qualificazione di
determinate categorie di esecutori di lavori pubblici; Lettieri 23-septies.017,
che proroga un termine relativo al finanziamento delle camere di commercio;
Migliori 23-septies.018, che proroga i termini previsti per l'attuazione del
decentramento delle funzioni catastali;
23-septies.021 del Governo, concernente
la proroga di un termine per il reclutamento di uditori giudiziari.
19 febbraio 2004
In dirittura d'arrivo
Il CSM ha concluso ieri sera l'esame della bozza di bando inviata dal Ministro. Questo il parere deliberato quasi all'unanimità (eccezione fatta per il caparbio Di Federico...):
Fasc. n. 7/2004 GEN. - Rel. dott. AGHINA
Il Consiglio Superiore della Magistratura,
vista la nota in data 20.1.2004, prot. n. 1917g/46, con cui il Ministero della Giustizia ha trasmesso, per le opportune valutazioni, lo schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario;
ritenuto opportuno, preliminarmente, ribadire la raccomandazione al Ministro della Giustizia, relativamente all’integrazione dell’art. 8 del suindicato schema di decreto, circa la necessità di disciplinare compiutamente le modalità di nomina dei docenti universitari di lingua straniera secondo quanto previsto dall’art. 123 ter comma 4 O.G.;
considerato, altresì, opportuno sottolineare che ricorrono alcuni dubbi interpretativi attinenti all’applicazione integrale o meno dell’art. 123 bis, come aggiunto dall’art. 2 D. Lgs 17/11/97 n. 398;
ritenuto, pertanto, che al fine di evitare possibili incertezze applicative, appare oltremodo opportuno un tempestivo intervento di chiarificazione normativa;
ritenuto, in ogni caso, che il requisito per l’ammissione alle prove scritte della categoria di cui alla lett. D) indicata nell’art. 14 della bozza di bando, non dovrebbe comunque considerarsi un requisito di ammissione al concorso;
considerato, infine, che l’art. 19, comma 2 del D.L. n. 398/97 dispone che l’archivio delle domande per la prova preliminare diviene utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario, con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura
delibera
di approvare con le osservazioni indicate nella parte motiva lo schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario, trasmesso dal Ministero della Giustizia con nota del 20.1.2004, prot. n. 1917g/46, (all. 1);
di segnalare l’esigenza di procedere, all’esito dell’aggiornamento dell’archivio dei quesiti, agli adempimenti di cui all’art. 19 comma 2 D. Lgs. n. 198/97.
Adesso ognuno può darne l'in