NEWS!!!

 

In questa sezione troverete tutte le ultime notizie che ci interessano: discussioni, interpretazioni, lavori parlamentari, articoli e quant'altro possa toccarci in prima persona.

Se avete dritte degne di nota ed affidabili riguardo al contenuto, inviatele pure al webmaster (indicando la fonte dalla quale sono state tratte) e saranno pubblicate sul sito.


 

11 luglio 2007

Una grossa novità per le 200mila visite: il sito sulle SSPL diviene www.sspl.it

 

Dopo quasi cinque anni di esistenza, SSPL.TOO.IT festeggia le duecentomila visite uniche: un risultato straordinario, se si pensa alla specificità del sito, all'assoluta assenza di pubblicità sui motori di ricerca, alla volatilità dei navigatori.

Il risultato è il frutto dell'interesse dei navigatori, ai quali va il mio ringraziamento più caloroso.

Nei prossimi giorni, il sito si trasferisce su Aruba, all'indirizzo www.sspl.it, un dominio di primo livello per un sito - sia consentito - di "primissimo livello". Per qualche tempo esso sarà raggiungibile anche al vecchio indirizzo (www.sspl.too.it), poi transiterà tutto su www.sspl.it .

Aggiornate i vostri bookmarks!

 

 

 

9 luglio 2007

L'organizzazione delle SSPL per il prossimo anno accademico

 

A maggio abbiamo riportato che si stava discutendo, in sede ministeriale, sull'organizzazione delle SSPL per il prossimo anno accademico 2007/2008; con l'aumentare dei laureati del cd. "3 + 2", prendeva infatti corpo l'esigenza di strutturare una Scuola di Specializzazione di durata solo annuale, per giungere ad una rapida estinzione del percorso biennale, sorto essenzialmente per i laureati del vecchio ordinamento.

Al momento, da contatti informali presi presso le Scuole, mi risulta che anche per il prossimo anno accademico la SSPL sarà biennale.

Ma, qualora vi fossero novità più "ufficiali", saranno immediatamente pubblicate sul sito.

 

 

 

 

26 febbraio 2007

SSPL e prospettive di riforma

 

Con la crisi di Governo, ha subito un prevedibile rallentamento l'iter ministeriale di riforma delle professioni, all'interno del quale dovrebbe trovare uno spazio di discussione anche il destino della SSPL. SSPL Italia è in contatto con il Ministero della Giustizia per conoscere modi e tempi di un suo intervento nella dialettica futura. A presto per ulteriori novità.

 

20 gennaio 2007

Riforma della magistratura e SSPL

 

Con il nuovo anno, ritornano in auge le voci di una "controriforma" dell'ordinamento giudiziario. SSPL ITALIA sta stringendo contatti con il Ministero per interloquire sul problema delle SSPL, e del loro adeguato riconoscimento.

 

 

 

2 novembre 2006

SSPL ancora biennale (per ora)

 

Ecco il testo del decreto legge n. 262/2006, collegato alla Finanziaria 2007:

"Art. 37.
Disposizioni in materia di ordinamento universitario


1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno»
".

 

La norma sembrerebbe quindi chiudere qualsiasi dubbio sul problema della doppia istituzione di corsi presso le SSPL, almeno per quest'anno accademico.

 

 

 

 

20 ottobre 2006

I risultati dei quiz di ammissione

 

Nella sezione "i Quiz degli anni scorsi", trovate le risposte corrette ai quiz assegnati lo scorso 18 ottobre, tratti dal sito ufficiale della SSPL di Bologna.

Clicca QUI!

 

 

17 ottobre 2006

In bocca al lupo

 

Domattina si svolgerà, in tutta Italia, la prova di accesso alle SSPL. Auguro a tutti i partecipanti non solo di accedere (cosa peraltro probabile, vista la ancora scarsa "richiesta" delle Scuole), ma soprattutto di intraprendere un percorso di formazione ed approfondimento che costituisca il necessario slancio per affrontare con successo il percorso di vita e professionale.

 

 

 

 

26 settembre 2006

I dati dalle segreterie

 

Nonostante l'incremento del numero dei laureati per i quali la SSPL costituisce canale obbligatorio e preferenziale per l'accesso in magistratura, i dati - parziali - in nostro possesso indicano una non totale copertura dei posti banditi per quest'anno per le Scuole, segno dello scarso appeal che le stesse ancora scontano su tutto il territorio nazionale. A presto per aggiornamenti e dati definitivi sul numero dei potenziali partecipanti alla prova d'accesso del prossimo 18 ottobre.

 

 

 

4 settembre 2006

SSPL ITALIA rilancia le sue attività

 

Terminate le vacanze estive, SSPL ITALIA è pronta a riprendere le sue attività istituzionali.

Le sfide sono tante: l'annualità della Scuola per i laureati del nuovo ordinamento, il futuro del titolo SSPL, la riforma delle professioni.

In questo quadro, è legittimo che anche e soprattutto gli studenti siano messi in condizione di esprimere le loro proposte.

Sulla scia del documento programmatico presentato nel 2004 alla Commissione Siliquini, SSPL ITALIA sta quindi lavorando per approntare un tavolo di discussione col Ministero.

Aiuti e contribuiti sono graditi in tal senso.

 

 

 

 

20 luglio 2006

Pubblicato in Gazzetta il bando SSPL per il 2006

 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio il bando SSPL per l'a. a. 2006/07:

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=3&expensive=0&dataGazzetta=2006-07-18&redazione=06E04786&numgu=54&progpag=3&sw1=0&numprov=0

 

5030 i posti disponibili; prova d'ammissione in tutta Italia il 18 ottobre 2006. Potete scaricare il bando in PDF da QUI, e da QUI i posti disponibili in tutta Italia ed i criteri di valutazione per l'accesso.

 

 

 

13 luglio 2006

Ecco l'esito della riunione del 7 luglio

 

Si è tenuta in Roma lo scorso 7 luglio la riunione tra i Direttori delle 38 SSPL nazionali, presieduta dal Prof. Antonio Padoa Schioppa (Direttore della SSPL Milano Statale).

L'assemblea ha approvato una mozione urgente al Ministro della Giustizia, allo scopo di rinviare almeno di un anno l'avvio su base annuale dei corsi delle SSPL, come previsto dalla normativa in tema di nuovo ordinamento degli studi universitari (cd. 3 + 2), dal momento che la maggioranza dei Direttori presenti ha manifestato l'opzione per il mantenimento della biennalità.

 

 

 

 

4 giugno 2006

I primi passi del Guardasigilli

 

Il Ministro Mastella, dopo aver predisposto la sua squadra di Governo, sembra essere intenzionato ad intervenire sulla neonata riforma dell'ordinamento giudiziario, sospendendone per decreto legge l'entrata in vigore.

Trattandosi di un provvedimento di indubbio rilievo per gli specializzandi e specializzati nelle professioni legali, quantomeno con riferimento all'accesso al concorso per uditore, SSPL ITALIA sta cercando di stringere contatti col Ministero per interloquire sul punto.
A presto per gli aggiornamenti.

 

 

 

 

9 maggio 2006

A caccia di aiuto per il documento programmatico

 

I lavori parlamentari della XV Legislatura sono appena cominciati, e SSPL ITALIA ha bisogno di validi aiutanti per la predisposizione di un documento programmatico da sottoporre all'attenzione dei futuri organi di Governo. Le recenti innovazioni legislative rendono necessario uno studio ampio ed approfondito dei potenziali impatti del sistema sulle SSPL, anche in considerazione della riforma universitaria del "3+2" e della "riforma della riforma" prossima ad entrare in vigore.

Gli interessati ed i volenterosi possono mettersi in contatto con il Presidente mediante la solita e.mail ssplitalia@libero.it .

 

 

 

 

7 aprile 2006

SSPL ITALIA predispone il piano di lavoro 2006

 

Con le prossime elezioni politiche, e con la nascita della nuova legislatura, SSPL ITALIA intende rinvigorire il dibattito sulle SSPL, troppo tristemente sopito in sede politica negli ultimi mesi.

Il primo passo consisterà, ovviamente, nella predisposizione di un documento di massima nel quale, preso atto della legislazione vigente, si appronteranno le opportune proposte di modifica del sistema.

Tutti gli specializzandi e specializzati, associati o meno a SSPL ITALIA, sono caldamente invitati a fornire il loro contributo, segnalando la loro disponibilità al solito indirizzo ssplitalia@libero.it.

 

 

 

 

8 marzo 2006

Chiarimenti sull'esercizio di funzioni giudiziarie per gli specializzandi

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal gentilissimo Cons. Aghina una notizia di rilievo per gli iscritti alle SSPL attualmente impegnati nell'attività di "VPO delegati". A seguito di apposito quesito, si esclude quindi un contrasto fra la fonte legislativa e quella di rango secondario. Nulla di nuovo, invece, sul fronte retributivo: solo alcune (e poche) Procure si sono attrezzate per venire incontro alle legittime richieste degli specializzandi: niente di organico e di generale è alle porte.

 

 

1) - 109/FT/2006 - Nota in data 19.12.2005 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino chiede chiarimenti sul punto 69.4. della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2006-2007.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino formula al Consiglio un quesito volto a chiarire quale interpretazione debba essere data alla dizione del parag. 69.4. della circolare per la formazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007 nella parte in cui prevede testualmente che: “i criteri di organizzazione dovranno indicare le eventuali convenzioni stipulate con le Università al fine di consentire ogni anno ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 di essere delegati, in affiancamento ad altri magistrati, anche onorari, addetti all'ufficio, ai sensi degli artt. 72 O.G. e 50 Decreto Legislativo 274/2000” atteso che la normativa primaria ( D.L. n. 144 del 27.7.2005) non prevede per l'utilizzo degli specializzandi in qualità di vice procuratori onorari l'esistenza di una “convenzione” tra gli uffici giudiziari e le università e neppure l'ipotesi di “affiancamento” del magistrato onorario ad altro, sia esso togato o, a sua volta, onorario magistrato;

Rileva il Consiglio che la dizione introdotta nella nuova disposizione contenuta nel par- 69.4. della circolare relativa ai criteri di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari non prevede un ulteriore onere ( necessità di stipulazione delle convenzioni tra le Università e gli uffici giudiziari) o limitazione all'utilizzo degli specializzandi nella funzione di v.p.o,( solo previo affiancamento dello stesso ad altro magistrato sia esso togato od onorario) ma prospetta solamente una più ampia collaborazione tra le strutture universitarie e le procure della repubblica nonché suggerisce possibili strumenti di formazione dei collaboratori attraverso un iniziale periodo di affiancamento; da tali elementi, quindi, non si può dedurre che sia stata introdotta una disciplina contrastante con il dato normativo, avendo il Consiglio, nel novero delle proprie competenze, prospettato la possibilità di dare attuazione alla norma attraverso modalità operative e ambiti di utilizzo dei magistrati onorari coerenti con il quadro di riferimento delineato dalle leggi vigenti in materia.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito come in premessa.

 

 

 

15 febbraio 2006

Straordinario successo per sspl.too.it

 

Provate a digitare "SSPL" su Google... il nostro sito è in cima alla lista! Questo eccezionale posizionamento conferma l'autorevolezza del sito e la frequenza dei link di riferimento, oltre che dei contatti.

E tutto questo grazie anche a voi navigatori.

 

 

 

 

 

 

15 dicembre 2005

Auguri natalizi e prossimi appuntamenti

 

La redazione di SSPL.TOO.IT augura ai suoi affezionati lettori un sereno Natale ed un felice 2006, nella speranza che ciascuno di noi possa raggiungere i suoi obiettivi nella salute e nella pace interiore, circondato dall'affetto dei parenti e dalla lealtà degli amici.

Dopo gli auguri, una comunicazione di servizio: sarà fissata nella prima metà di gennaio 2006 l'assemblea plenaria dell'Associazione "SSPL ITALIA", che provvederà al rinnovo delle cariche associative. I candidati al Consiglio Direttivo possono, come al solito, farsi avanti scrivendo a ssplitalia@libero.it e riceveranno ogni informazione utile.

 

 

 

 

19 settembre 2005

Si amplia l'offerta informativa del sito

 

Grazie alle decine e decine di richieste di informazioni pervenute in questi giorni via posta elettronica, sspl.too.it si amplia nei contenuti! Nei prossimi giorni, verranno inaugurate altre sezioni del sito, sempre nell'intento di guidare e consigliare chi decida di intraprendere la strada delle SSPL. Restate connessi!

 

 

 

 

 

7 aprile 2005

Rinvio al TAR Lazio

 

Gli avvocati Abbamonte e Romano, nell'udienza di ieri innanzi al TAR Lazio relativa al secondo dei tre bandi di concorso per uditore giudiziario, hanno ottenuto un rinvio al fine di presentare motivi aggiunti. Cresce quindi l'attesa per la decisione di queste istanze cautelari, dal cui risultato dipende inevitabilmente la sorte del concorso.

Novità nei prossimi giorni.

 

 

 

18 marzo 2005

Utile incontro con i colleghi partenopei

 

SSPL ITALIA, rappresentata dal Presidente e dal Consigliere Russo, ha incontrato nella giornata di ieri i colleghi della SSPL di Napoli "Federico II". Notevole partecipazione e numerose domande dei presenti, con particolare riferimento all'attività della Commissione Siliquini e dei rapporti col notariato.

Un caloroso ringraziamento al collega Russo e all'amico telematico Labeone, organizzatori dell'incontro.

Luigi Levita
Presidente "SSPL ITALIA"
 

 

 

 

 

8 febbraio 2005

Prove di unità? Macché!

 

Dopo la scorsa audizione del 26 gennaio 2005 presso il MIUR, da qualche parte era balenato l'intento di unificare le forze delle associazioni SSPL al fine di elaborare una strategia comune.

In particolare il CNSPL, nonostante una FORTISSIMA opposizione al suo interno nata ormai un anno fa (il CNSPL nacque proprio perché non si riconosceva nelle associazioni allora esistenti, ndr), e nella quale si ribadiva l'ostracismo a SSPL ITALIA ed al sottoscritto per non meglio specificate ragioni, si faceva avanti qualche giorno fa tramite il collega Luigi Luzi, abilitato dal CNSPL a discutere con SSPL ITALIA per intavolare un dialogo fra le associazioni.

Proposta miseramente caduta, visto che il CNSPL ha confermato la sua linea dura precludendo ogni dialogo, delegittimando Luzi e chiudendosi a riccio nel suo annuale silenzio.

Ecco concretizzate l'unità e la democrazia di cui qualcuno si fa vanto.


Tanto dovevo per rispetto dei miei associati.

 

 

 

 

18 dicembre 2004

La Commissione Siliquini ci ripensa

 

Dopo la mobilitazione di SSPL ITALIA e degli studenti non iscritti all'associazione, l'avv. Zagarese, componente della Commissione Siliquini, mi ha contattato personalmente per farmi sapere che, allo stato, "non esiste alcuna bozza" e che le associazioni saranno ancora ascoltate, SSPL ITALIA inclusa.

L'appuntamento è per il 20 gennaio 2005.

Un caloroso grazie a tutti i colleghi e gli associati che hanno dato voce alle nostre istanze con atteggiamento fattivo e collaborativo.

 

 

 

 

10 dicembre 2004

Protesta contro la Commissione Siliquini

 

Dopo le notizie trapelate dalla stampa nei giorni scorsi, secondo le quali la Commissione Siliquini avrebbe deciso di pubblicare una bozza di riforma in palese difformità con gli scopi e le richieste associativi, SSPL ITALIA e tutti gli SSPLini interessati sono chiamati a far sentire la loro voce.
Ecco un facsimile da inviare via fax (06.58493267) o e-mail alla Commissione:

Alla Commissione Siliquini
presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA



Oggetto: le ultime novità dalla Commissione. Il disappunto degli specializzati nelel professioni legali.


Il sottoscritto dottore .... , specializzato nelle professioni legali e socio dell'associazione SSPL ITALIA, ESPRIME TUTTO IL PROPRIO DISAPPUNTO per le notizie, balenate sugli organi di stampa negli ultimi giorni, secondo le quali la Commissione SIliquini starebbe per licenziare una bozza di provvedimento nella quale l'intento riformatore e di rilancio delle SSPL, procrastinato negli anni, penalizzerebbe oltre misura gli studenti già in possesso del diploma.

Costoro infatti, nonostante abbiano intrapreso per primi una scelta quasi pionieristica, decidendo di frequentare una Scuola sulla quale poco o nulla si sapeva in termini di utilità e riconoscimenti legislativi, e sobbarcandosi un duro carico di lavoro ed un cospicuo esborso economico, si ritroverebbero allo stato attuale senza alcun concreto riconoscimento nell'ambito delle professioni legali, difformemente dalle richieste dell'associazione SSPL ITALIA, la quale aveva sollecitato la Commissione per un intervento celere ed immediatamente efficace (cfr. il testo delle due audizioni del Presidente, agli atti della Commissione).

Il modus operandi della Commissione appare poi quantomeno improvvido e contraddittorio se, dopo l'ultimo incontro del 29 settembre 2004, il Sottosegretario in persona affermava in primo luogo di voler costituire un "gruppo di lavoro", al quale la suddetta associazione avrebbe costantemente partecipato in concorso con tutte le altre, ed in secondo luogo ci preannunciava una nuova convocazione a breve.

Niente di tutto questo è avvenuto: anzi, dopo quasi tre mesi di silenzio, si apprende che la Commissione avrebbe iniziato a tirare le somme.

Nel ribadire il disappunto per questa scelta, il sottoscritto dott. ... chiede che la Commissione Siliquini riveda al più presto l'orientamento espresso, introducendo nel disegno di riforma le modifiche immediate richieste da SSPL ITALIA.

Data e firma

 

 

PS Il documento può, con le opportune modifiche, essere inviato anche dagli specializzandi e specializzati non iscritti a SSPL ITALIA, purché se ne condivida il contenuto.

 

 

 

 

 

 

 

11 novembre 2004

Pubblicata in GU la conversione del DL

 

Con la pubblicazione in GU, diventa legge l'ampliamento degli esoneri. Ora, in attesa di eventuali, ulteriori impugnazioni, la parola passa al Ministro che dovrebbe al più presto approntare i decreti di attuazione della nuova disciplina.

 

 

 

 

 

13 ottobre 2004

Il CSM si esprime sul decreto legge

 

Leggiamo insieme le considerazioni della sesta commissione del CSM sul decreto legge all'esame della Camera:

 

1) - Nota in data 9 settembre 2004 del Ministro della Giustizia, con la quale si trasmette, per il parere, copia del testo del decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, concernente: "Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.".

La Commissione propone al Plenum di approvare il seguente parere:
"§ 1 Il contenuto dell'intervento normativo di urgenza -
Con il decreto legge 7 settembre 2004 n. 234 il Governo è intervenuto sul regime di svolgimento dei concorsi per uditore giudiziario banditi ai sensi dell'art. 18, c. 1, della legge 13 febbraio 2001 n. 48 per la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, gli ultimi due dei quali risultano banditi con i dd.mm. del 28 febbraio 2004 e del 23 marzo 2004. Questi concorsi, come noto, si terranno con il sistema transitorio previsto dall'art. 22, c. 3, della legge stessa, avendo il Ministro esercitato la facoltà di differire ad un momento successivo l'applicazione della nuova disciplina di svolgimento del concorso prevista dal nuovo testo degli artt. 123 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, così mantenendo in vigore, per i soli concorsi di cui all'art. 18, c. 1, l'espletamento della prova
preliminare informatica, prevista dall'ormai abrogato art. 123 bis.
Il provvedimento di urgenza alla lett. a del comma primo dell'articolo unico, con una modifica dell'art. 18, c. 1, della legge n. 48 amplia da tre a quattro anni il termine entro il quale possono essere banditi i suddetti concorsi.
Alla lett. b) dello stesso comma primo, mediante l'aggiunta del comma 3 bis all'art. 22 della legge n. 48, per i concorsi (banditi ai sensi dell'art. 18, c. 1, della l. n. 48) ricadenti nel regime transitorio, viene ampliato il numero delle categorie dei soggetti esonerati dallo svolgimento della prova preliminare. Ora, pertanto, in aggiunta ai magistrati militari, amministrativi e contabili, ai procuratori ed agli avvocati dello Stato, a coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati ed ai diplomati delle scuole di specializzazione per le professioni legali (previsti dalle lettere a-b-c-d dell'abrogato art. 123 bis ord. giud.), sono ora esonerati anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a conclusione di un corso universitario non inferiore a quattro anni e che:

a) abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense,
b) svolgano - senza essere stati sanzionati - da almeno tre anni funzioni di magistrato onorario,

c) abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.
All'esito dell'esame del disegno di legge di conversione il Senato della Repubblica ha apportato una modifica al testo del decreto inserendo tra i candidati esonerati dalla prova preliminare anche i laureati in giurisprudenza che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi di durata almeno biennale presso le scuole di specializzazione previste dal D.P.R. 10.3.82 n. 162.
Il secondo comma dell'articolo unico prevede che il Ministro della Giustizia con proprio decreto regoli gli effetti delle disposizioni del primo comma, le quali sono dichiarate applicabili anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del decreto legge.


§ 2. Valutazioni a proposito dell'intervento legislativo

- La normativa introdotta con il decreto legge in esame presenta alcuni aspetti problematici su cui occorre
brevemente intervenire.
§ 2.1. Intervento di urgenza e regime transitorio. - L'emanazione del decreto legge in esame risponde ad una comprensibile esigenza di razionalizzazione della complessiva disciplina quale presupposto del corretto ed efficace svolgimento delle prove preselettive e di concorso delle procedure instaurate con i due bandi sopra citati, consigliata dallo stratificarsi di interventi normativi e dalle recenti decisioni del giudice amministrativo.
Va ricordato, a questo proposito, che questo Consiglio aveva segnalato l'opportunità e l'urgenza di un intervento normativo correttivo già nel corso del parere espresso sul primo dei bandi di concorso (parere approvato con deliberazione del 18 febbraio 2004), ritenendo assai probabile che in assenza di quell'intervento sarebbero intervenute decisioni del giudice amministrativo in grado di provocare l'arresto delle procedure. Fatta questa precisazione, preme evidenziare che la permanenza di una prova di verifica attitudinale, la c.d. prova preselettiva mediante quiz, è prevista dalla normativa in vigore solo per la fase transitoria disciplinata dalla legge n. 48 del 2001, dovendosi prevedere il ricorso, a regime, allo strumento dei correttori.
Peraltro, appare opportuno evidenziare che la scelta di fondo del legislatore di ampliare le categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare non costituiva una soluzione obbligata, dal momento che l'originaria disciplina concorsuale non poteva essere alterata dalle pronunzie giurisdizionali, peraltro solo interlocutorie, relative ad atti amministrativi del Ministro.


§ 2.2. La modifica dei termini previsti dalla legge n. 48 del 2001.

Con riferimento all'ampliamento da tre a quattro anni del termine per l'emanazione definitiva dei bandi dei concorsi previsti dall'art. 18, c. 1, della legge n. 48, deve rilevarsi che l'originaria formulazione della norma prevedeva che i posti all'epoca vacanti fossero coperti con tre concorsi banditi con unico decreto ministeriale. Con successivi interventi normativi fu soppresso il requisito della contestualità dei bandi, per l'emanazione dei quali fu previsto un lasso temporale dapprima biennale (art. 19, c. 2, l. 28 dicembre 2001 n. 448) e successivamente triennale (art. 12, d.l. 25 ottobre 2002, n. 236), nel corso del quale avrebbero dovuto emessi i relativi decreti ministeriali. L'ulteriore ampliamento di tale termine a quattro anni, anche in considerazione dei non brevi termini di espletamento dei concorsi, costituisce un ulteriore rallentamento del processo di copertura degli organici che la legge n. 48 voleva perseguire.
L'ampliamento del termine, secondo la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, risponde tuttavia all'esigenza di regolare la situazione di incertezza giuridica venutasi a creare circa la posizione dei candidati abilitati alle professioni forensi che i bandi dei concorsi avevano inizialmente esclusi dal regime di esenzione dalla prova informatica e che sono risultati in un secondo tempo ammessi direttamente alle prove scritte con provvedimento cautelare del giudice amministrativo. La circostanza che nella premessa del decreto legge si affermi specificamente che la proroga è disposta "al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno" lascia intendere che alla base del decreto legge c'è l'intenzione di procedere non tanto ad una semplice ratifica legislativa di quelle posizioni soggettive interessate dai provvedimenti giurisdizionali di natura cautelare, quanto ad un ampliamento della base dei soggetti esonerati dalla prova preliminare dei concorsi, concedendo, mediante la riapertura dei termini, ai potenziali candidati appartenenti alle categorie interessate che in precedenza se ne erano astenuti di presentare la domanda di partecipazione alla luce della nuova disciplina.


§ 2.3. La modifica della natura delle diverse prove.

La conseguenza di tale disposizione è la sostanziale variazione della funzione della prova preliminare informatica. Essa nella visione del legislatore era inserita in un generale disegno di riforma dell'accesso alla magistratura ordinaria quale strumento transitorio di selezione preliminare dei candidati, in attesa che entrassero progressivamente in funzione le scuole di specializzazione per le professioni legali, di modo che, una volta andato a regime il sistema, al concorso fossero ammessi solo i candidati in possesso del diploma di dette scuole e la prova di preselezione fosse limitata esclusivamente a quei candidati che non avessero voluto preliminarmente munirsi del titolo scientifico di ammissione al concorso.
Nel regime transitorio degli artt. 18 e 22 della legge n. 48, la prova preliminare continua a costituire uno strumento di verifica della preparazione dei candidati mirato a selezionare quelli che risultino in possesso di una adeguata preparazione di base, in modo tale da ammettere alle prove scritte un numero limitato ma pur sempre ampio di candidati (pari a cinque volte i posti messi a concorso ex art. 123 bis ord. giud.), che
consenta un rapido e razionale svolgimento delle prove concorsuali vere e proprie. Tanto maggiore è l'importanza rivestita da tale strumento di selezione nel regime transitorio dei concorsi, ove si consideri che ivi le prove scritte sono ridotte a due.
Tale funzione di selezione con la modifica disposta dal provvedimento di urgenza, soprattutto se accompagnata da una riapertura dei termini di presentazione delle domande dei concorsi attualmente in atto, è però destinata a venir meno, ove si consideri il numero degli appartenenti alle categorie ora esonerate dalla prova preliminare, essendo quest'ultima nella pratica limitata ai soli neolaureati che non hanno ancora avuto la possibilità di frequentare le scuole di perfezionamento.
La persistente limitazione delle prove scritte al numero di due accresce la situazione di incoerenza della disciplina che verrebbe a formarsi a seguito dei contenuti del decreto legge. La riduzione delle prove scritte da tre a due, chiaramente motivata da ragioni di celerità della procedura di concorso, risultava giustificata dalla presenza della prova preliminare, che alle funzioni di selezione dei partecipanti assomma funzioni di disincentivazione della partecipazione per coloro che non attribuiscono al concorso un particolare interesse e forti aspettative.
Alla rottura di questo equilibrio si affianca il grande ampliamento del novero dei candidati attuali e potenziali non soggetti alla prova preliminare (che, ricordiamolo, ha come oggetto un numero ampio di materie), con la conseguenza che la presenza di due sole prove scritte riduce in modo consistente il valore selettivo della verifica - che in qualsiasi caso escluderà una sfera molto ampia del sapere giuridico - e incentiva la partecipazione e l'espletamento di tutte le prove anche da parte di coloro che diversamente non avrebbero acceduto, o anche solo completato, questa prima fase del concorso.


§ 2.4. L'ampliamento delle categorie esonerate dalla prova preselettiva

 

La scelta compiuta dal decreto legge di ampliare le categorie professionali esonerate dalla prova preselettiva rappresenta un aspetto di grande delicatezza, sia sul piano delle politiche complessive sia sul piano della gestione dei concorsi. Una notazione preliminare: considerato che l'intervento del giudice amministrativo ha portato all'accoglimento delle istanze dei soli esercenti la professione forense, non è agevole comprendere la ragione per cui il testo del decreto legge preveda l'ammissione diretta alle prove scritte anche per quelle categorie le cui istanze, al contrario, non sono state accolte dal giudice amministrativo. Tale scelta ha evidenti riflessi sia sull'organicità e la coerenza della previsione normativa sia (v. par. 2.6 che segue) sugli aspetti organizzativi e di gestione del concorso. Passando ad alcune osservazioni di merito, può specificarsi quanto segue.

A) Per quanto concerne la categoria forense, si osserva che l'esonero dalla prova preselettiva discende dal semplice superamento della prova di abilitazione all'esercizio della professione, e che, considerato il numero elevatissimo di laureati che ogni anno acquisiscono, al termine del periodo di tirocinio professionale e dopo l'esame finale, tale requisito, è assai agevole prevedere che assisteremo all'accesso alle prove scritte di concorso da parte di diverse migliaia di candidati.

B) Più complesso, anche sul piano ordinamentale, appare il discorso relativo all'esonero per i magistrati onorari. Non vi è dubbio che in questo caso si sia in presenza di un vero accesso di secondo grado alla carriera di magistratura, smentendosi in modo evidente la prospettiva adottata dal legislatore del 2001 che (v. Relazione alla legge n. 48) aveva motivatamente escluso il ricorso a forme agevolate di reclutamento presso la magistratura onoraria. E' assai probabile, peraltro, che, avuto riguardo ai limiti di età, la massima parte dei magistrati onorari ammessi all'espletamento delle prove svolgono anche la professione di avvocato. Fatte queste premesse, può osservarsi che desta perplessità la scelta di risolvere all'interno di un provvedimento d'urgenza un tema così complesso come quello del transito e della osmosi fra giurisdizione
ordinaria e onoraria. Si tratta di tema che ha rilevanti ricadute ordinamentali e importanti conseguenze sul piano degli equilibri all'interno dell'intero sistema giustizia. Già il Consiglio ha avuto modo di evidenziare la delicatezza di questi aspetti, e non può oggi che limitarsi a segnalare l'esigenza che simili scelte siano frutto di una riflessione più approfondita e partecipata, certamente non comprimibile nei termini angusti delle forme di conversione di un decreto legge. Con riferimento allo specifico criterio di esonero dalla prova preselettiva per coloro che "...svolgono, da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario...", si evidenzia l'incongruità del requisito dell'esercizio attuale delle funzioni di magistrato onorario ("...svolgono..."), che induce all'esclusione da analogo beneficio per chi abbia esercitato, anche per un periodo maggiore del triennio, le funzioni di magistrato onorario. Non a caso in tal senso il d.d.l. di riforma dell'ordinamento giudiziario in corso di esame in parlamento fa riferimento al "pregresso esercizio delle funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati" (art. 2.1 lett. b) n. 5) che risulta indicazione più adeguata anche con riferimento al superamento di un vaglio di professionalità in sede di conferma, previsto solo dopo un periodo di quattro anni per i giudici di pace.

C) Per quanto concerne i dottori in ricerca, si deve osservare che l'esonero dalla prova preselettiva rappresenta un aspetto di grande delicatezza. Innanzitutto perché interviene all'interno del mondo universitario con una selezione fra le diverse figure che risulta foriera di possibili eccezioni di incoerenza, potendosi da taluno sostenere come poco ragionevole conservare la preselezione per chi possa vantare, rispetto ai dottori di ricerca, un maggiore titolo accademico. In secondo luogo perché essa opera una sostanziale equiparazione della categoria dei dottori di ricerca rispetto a quelle degli esercenti la professione forense e dei magistrati onorari che il legislatore sembra esonerare dalla prova preliminare in virtù della esistenza di una specifica formazione al lavoro in un ambito prossimo al giudiziario (tale dovendosi ritenere per gli avvocati il sistema che deriva complessivamente dal periodo di pratica, dallo studio finalizzato e dall'esame di abilitazione) oppure di una esperienza giurisdizionale maturata "sul campo" (per i magistrati onorari)."


§ 2.5. La possibile riapertura dei termini.

Come già rilevato, nella premessa del decreto legge è detto che la proroga è disposta "al fine di consentire la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno". Tale affermazione, unitamente alle previsioni della lettera a) dell'art. 1 (che proroga di un ulteriore anno il termine per l'emanazione dei bandi di concorso), nonché del comma 2 dell'art. 1 (che prevede la emanazione di un decreto ministeriale che regoli "gli effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi ...già banditi"), lascia trasparire l'intenzione dell'Esecutivo di procedere alla riapertura dei termini, concedendo ai potenziali candidati appartenenti alle categorie interessate che in precedenza se ne erano astenuti di presentare la domanda di partecipazione alla luce della nuova disciplina. Tale disposizione si prospetta di valutazione estremamente problematica. Da un lato le considerazioni fin qui espresse porterebbero a non condividere la scelta di riaprire i termini per la presentazione delle domande, atteso che non si tratta di scelta obbligata dalle decisioni del giudice amministrativo, dal momento che queste ultime incidono sulle procedure da applicare a coloro che hanno formulato domanda di partecipazione al concorso e non comportano in alcun modo riflessi per coloro che quella domanda non hanno formulato. Inoltre, la riapertura dei termini consentirebbe la partecipazione ai due concorsi di un numero potenzialmente molto elevato di nuovi candidati, finendo con l'aggravare ulteriormente le già considerevoli difficoltà di espletamento delle prove e dei lavori delle commissioni, oltre ad accrescere gli aspetti di incoerenza del sistema sopra accennati. D'altro canto, non può essere ignorata l'imprescindibile esigenza, sottolineata dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione, "di assicurare agli aspiranti, che in precedenza non avevano potuto avvalersi della regola dell'esonero dalla prova preliminare, parità di condizioni rispetto a quelli nei confronti dei quali la regola era già operante". Una riapertura pura e semplice dei termini per la proposizione delle domande di partecipazione ai due concorsi eviterebbe, inoltre, ogni possibilità di ulteriore contenzioso per coloro che, pur appartenendo alle categorie interessate dal decreto legge, non si erano determinati alla presentazione della domanda.


§ 2.6. La gestione del concorso.

Alcune riflessioni conclusive debbono essere svolte con riferimento agli aspetti di organizzazione e di gestione del concorso e delle sue diverse prove. La mancata attivazione da parte del Governo delle procedure per la selezione e la formazione di un ruolo di correttori esterni pur in presenza di una consistente proroga del termine di legge per la pubblicazione dei bandi di concorso ex legge n. 48 del 20011, e quindi l'impossibilità di ipotizzare l'utilizzazione di tale strumento, rende particolarmente problematici gli aspetti legati allo svolgimento delle prove ed ai lavori della commissione.


2.6.1. L'esperienza degli ultimi due concorsi. - Avendo come riferimento gli ultimi due concorsi espletati, si può affermare che le domande di partecipazione alla prova preselettiva sono state in media circa 25.000 e che i candidati che si sono presentati alla stessa si attestano attorno ad 11.000. Di questi, gli ammessi alle prove scritte sono stati 1557 nel concorso bandito con D.M. 17 ottobre 2000 e 1783 in quello bandito con D.M. 12 marzo 2002. I tempi di espletamento delle prove sono riassunti nel prospetto che segue:

Concentrando l'attenzione sul concorso bandito con D.M. 12 marzo 2002, caratterizzato dal maggior numero di ammessi alle prove scritte, possiamo così riepilogare i tempi di lavoro: la prova preselettiva si è tenuta nel mese di ottobre 2002 e gli orali si sono conclusi a fine giugno 2004, per un tempo totale di circa 20 mesi, e questo a fronte di quasi 1.800 ammessi alle prove scritte e di poco meno di 1.500 candidati che hanno consegnati entrambi gli elaborati. Questi tempi di espletamento del concorso sono stati garantiti avendo una commissione composta da 32 commissari titolari che si è divisa in due sottocommissioni, ciascuna delle quali ogni giorno ha corretto gli scritti di 8 candidati ed ha quindi proceduto all'esame orale di 3-4 candidati. Va segnalato, a questo proposito, che la presenza di due sole prove scritte comporta un certo rallentamento della prova orale, dovendo i commissari dedicare un tempo maggiore alle materie fondamentali esclude dagli scritti (nella specie le materie di penale e procedura penale). Le prove orali hanno richiesto un tempo che va dal settembre 2003 alla fine del mese di giugno 2004.

 


2.6.2. Le possibili previsioni per i due concorsi oggetto del decreto legge

Considerato il fattore incentivante che deriva dalla esclusione della prova preselettiva, non è difficile prevedere che il numero di coloro che si presenteranno alle prove scritte sarà molto più ampio di quello sopra ricordato; valore che è suscettibile di ulteriormente incrementarsi se si darà corso alla ipotizzata riapertura dei termini. E' difatti ragionevole stimare in oltre 10.000 il numero degli aspiranti uditori che saranno ammessi alle prove scritte.
Un numero così elevato di candidati, che vanifica ogni logica di deflazione fatta propria dal legislatore del 2001, appare in grado di porre gravissimi ostacoli sulla via di un rapido ed efficace svolgimento dei concorsi. Non possono trascurarsi le diseconomie conseguenti al ricorso ad una commissione composta da un numero particolarmente elevato di componenti ed in grado di operare per sottocommissioni, con le conseguenti ricadute in tema di costi e in tema di approntamento delle strutture logistiche (non va dimenticato che le due sottocommissioni che hanno appena concluso i lavori non hanno potuto operare nei medesimi giorni per assenza di spazi e di supporti). Né può sottacersi che sia gli uffici giudiziari sia le università dovranno sopportare maggiori disagi a seguito dell'esonero dal lavoro di un numero così accresciuto di commissari. Infine, l'ampliamento numerico della commissione rende oggettivamente più complesso garantire la omogeneità dei criteri di correzione e delle prassi di lavoro, ed anche questo è tema che non solo dovrà essere attentamente affrontato, ma avrebbe richiesto una particolare attenzione nel momento in cui il decreto legge in esame ha individuato le categorie non soggette a prova preselettiva. Un ulteriore aspetto concerne gli aspetti logistici. Un numero così elevato di candidati partecipanti alle prove scritte richiederà il reperimento di spazi enormemente più vasti di quelli utilizzati in passato, e porrà probabilmente il problema della opportunità di dislocare la prova su più sedi territoriali. Tale soluzione comporterebbe non poche difficoltà di coordinamento dei lavori della commissione e delle sue inevitabili articolazioni. Infine, non vi è dubbio che nonostante la ricerca di nuove soluzioni ed il rafforzamento della commissione i tempi dei concorsi finirebbero per allungarsi rispetto a quelli - non inferiori a 20 mesi - che abbiamo sopra evidenziato. Il che, considerate le conseguenze di una probabile riapertura dei termini, porta a prevedere che in assenza di interventi organizzativi eccezionali, il primo dei due concorsi banditi non potrà concludersi prima della fine del 2007. A queste considerazioni sui tempi dei concorsi deve aggiungersi la constatazione che una selezione basata su due sole prove scritte tende inevitabilmente ad essere meno rigida, così come dimostrano gli esiti del concorso bandito con D.M. 12 marzo 2002, con la conseguenza che appare assai probabile che al numero molto elevato dei concorrenti faccia seguito un numero di idonei assai maggiore dei posti banditi. L'unica soluzione che appare adeguata a fronteggiare l'oggettiva difficoltà selettiva ed organizzativa conseguente alla situazione cui il D.L. intende offrire risposta, appare quella dell'eliminazione della prova preselettiva, ormai snaturata rispetto all'originaria filosofia deflativa, ed il ripristino delle tre prove scritte, capaci di garantire una migliore e più adeguata selezione, anche ai fini dell'ammissione alla prova orale. A questo proposito si osserva che il conseguente, prevedibile, allungamento dei termini di correzione potrebbe essere contenuto o eliminato dall'incidenza che la terza prova scritta ha sul numero dei candidati che portano a compimento le prove, nonché dal possibile potenziamento delle strutture complessivamente dedicate all'espletamento del concorso e dalla adozione delle più opportune procedure di correzione.".

 

 

9 settembre 2004

Da oggi in vigore il decreto legge

 

E' da oggi in vigore il decreto legge riguardante i concorsi per uditore giudiziario. A fianco dell'allargamento delle esenzioni dai quiz, nel decreto appare un ulteriore rinvio di un anno nello svolgimento dei concorsi. Il testo del DL è pubblicato sul FORUM del sito. Ora inizia il dialogo parlamentare per la sua conversione.

 

 

3 agosto 2004

Il Consiglio di Stato ha deciso

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

 

Registro Ordinanze:3486/2004

Registro Generale: 6292/2004

 

Sezione Quarta

 

composto dai Signori:

Pres. Gaetano Trotta 

Cons. Antonino Anastasi  

Cons. Anna Leoni

Cons. Nicola Russo Est.  

Cons. Salvatore Cacace

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2004.

 

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l'appello proposto da:

  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12

 

contro

 

CARLONI ALESSANDRA GIUGLIANO ANTONELLA ESPOSITO ANNA CHIUCCHI TECLA 

rappresentati e difesi dall’AVV. CLAUDIO MARCO COCOLA

con domicilio  in Roma  VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113 presso il suo studio

 

Interveniente ad Adiuvandum

POLITO GIUSEPPINA + 53

rappresentati e difesi da: Avv.  FRANCO GAETANO SCOCA

con domicilio  eletto in Roma  VIA G.PAISIELLO, 55

 

BONAZELLI SERGIO + 227

rappresentati e difesi dagli Avv.ti  ARISTIDE POLICE  e FABRIZIO FIGORILLI

con domicilio  eletto in Roma  PIAZZA ADRIANA 20

 

Interveniente ad Opponendum

CONDORELLI  ROBERTO LONGHI NICOLA ASCANI PAOLA GIORGIA

NAVA CAMILLA LAMBERTI LUCA VIOLO RAFFAELE CRISTIANO

rappresentati e difesi da: Avv.  LUIGI MANZI

con domicilio  eletto in Roma  VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5

 

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I n. 3306/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO A 380 POSTI DI UDITORE   GIUDIZIARIO ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

 ASCANI PAOLA GIORGIA   BONAZELLI SERGIO + 227   CONDORELLI  ROBERTO

  LAMBERTI LUCA   LONGHI NICOLA   NAVA CAMILLA

  POLITO GIUSEPPINA + 53   VIOLO RAFFAELE CRISTIANO CARLONI ALESSANDRA GIUGIANO ANTONELLA ESPOSITO ANNA CHIUCCHI TECLA

 

Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati dello Stato Wally Ferrante e Bruno Dettori nonchè gli Avv.ti Luigi Manzi, Aristide Police in proprio e in sostituzione dell’Avv. Franco Gaetano Scoca, l’Avv. Fabrizio Figorilli e l’Avv. Claudio Marco Cocola;

 

 

Considerato che sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione dell’atto impugnato, a carico di parte appellata, ricorrente in primo grado;

Considerato e ritenuto che al giudice adito in sede cautelare, non può precludersi, se non a costo di rendere non effettiva e frustranea la tutela giurisdizionale, in presenza di censure di illegittimità derivanti da norme sulle quali ricade un sospetto di incostituzionalità, la cui questione sia già devoluta alla Corte Costituzionale (e la non manifesta infondatezza finisce per coincidere, in sede cautelare, con il prescritto requisito del fumus boni juris), il potere di disapplicare, medio tempore, gli atti normativi in questione e di provvedere alla ammissione con riserva fino all’esito del giudizio di costituzionalità;

Considerato pertanto che appare corretto l’operato del giudice di primo grado, che ha accolto la richiesta cautelare fino all’esito del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale;

Considerato altresì che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, si condivide la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, in ordine al sospetto di incostituzionalità, già rimesso dinanzi al giudice delle leggi, riguardante la mancata previsione dell’esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato, in raffronto con il fatto che il conseguimento del diploma di specializzazione è, a sua volta, (anche) titolo per accedere alla prova di abilitazione dell’esame di avvocato;

Considerato pertanto che sotto tale profilo l’appello del Ministero di Grazia e Giustizia vada respinto;

Considerato, al contrario, quanto alla dedotta illegittimità (in primo grado) della clausola del bando (art. 4 comma 6 n. 16 lett. d, secondo periodo), nella parte in cui esonera dal sostenimento della prova preliminare gli specializzandi in data successiva alla scadenza del termine ordinario di presentazione delle domande, vada accolto, in sede cautelare, l’appello del Ministero, sia sotto il profilo dei rilievi processuali, sia in quanto la situazione della categoria nella specie esonerata costituisce piuttosto al più, il “tertium comparationis” della dedotta irragionevolezza (in danno dei già avvocati);

 

Considerato pertanto che l’appello in sede cautelare proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia vada accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie l’appello nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto riforma in parte qua l’ordinanza impugnata.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 29 Luglio 2004

 

L'ESTENSORE                                                                                             IL PRESIDENTE

Nicola Russo                                                                                                  Gaetano Trotta

 

 

IL SEGRETARIO

Maria Cecilia Vitolla

 

 

 

 

 

13 luglio 2004

I primi numeri sugli specializzati aspiranti uditori

 

Dal sito "Movimento per la Giustizia" del 12 luglio 2004




NONA COMMISSIONE

Per quanto invece attiene il nuovo bando, "vulnerato" da una serie di ordinanze cautelari del TAR, è stato approvato l'elenco dei candidati aventi diritto all'esonero dalla prova preselettiva per quiz, che comprende in totale n. 1610 diplomati alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, a cui devono aggiungersi gli avvocati dello Stato, i procuratori militari e i candidati ai precedenti concorsi nonché (allo stato) tutti i ricorrenti che hanno ottenuto la sospensiva favorevole dal TAR.

 

 

PS: preciso come sempre, il consigliere Aghina mi informa che il numero di 1610 è solo provvisorio... a presto per i dati definitivi.

 

 

 

 

 

7 luglio 2004

Botta e risposta Vietti - Siliquini

 

Dal "Sole 24 Ore" del 4 luglio

 

ROMA • È scontro tra il ministero dell’Istruzione e quello della Giustizia sulla formazione dei futuri legali. Non si è fatta attendere, infatti, la risposta del sottosegretario all’Istruzione, Maria Grazia Siliquini (An), alle «perplessità» sollevate venerdì dal sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti (Udc), sulla riforma della laurea in legge e sulla revisione delle Scuole di specializzazione, alle quali sta lavorando da qualche mese la commissione voluta dal ministro Letizia Moratti (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). Siliquini ha approfittato della stessa cornice da cui sono giunte le riserve di Vietti — la TERZA GIORNATA NAZIONALE DELLE SCUOLE FORENSI, conclusasi proprio ieri a Taormina — per ribadire significato e obiettivi della commissione insediata presso il ministero di Viale Trastevere e da lei stessa diretta: «Mi ha stupito — ha precisato Siliquini — apprendere delle obiezioni del sottosegretario alla Giustizia sui contenuti di una riforma, universitaria e dell’accesso alle professioni, che è di esclusiva competenza del ministero dell’Istruzione. Obiezioni che, del resto, mi sembrano infondate considerando che sia dal mondo universitario che da quello delle professioni sono arrivati molti segnali sull’inadeguatezza del modello "3+2" per la formazione universitaria di avvocati, notai e magistrati. Per questo il ministro Moratti ha voluto una commissione che, con il contributo della categorie interessate, rivedesse sia il percorso degli studi in legge, sia quello delle scuole di specializzazione». Sul primo punto, il sottosegretario all’Istruzione ha rivendicato la bontà dei risultati raggiunti, come «la creazione, già dal prossimo anno accademico, di un ciclo unitario, l’1+4, che dopo un anno base permetterà di scegliere tra quattro anni "professionalizzanti" e una laurea in scienze giuridiche triennale che darà accesso anche al livello direttivo del pubblico impiego». Sul riordino delle scuole di specializzazione, ha precisato Siliquini, la commissione sarà impegnata, con l’apporto dei rappresentanti delle professioni e dell’università, nei prossimi mesi. «Intendiamo dar vita a un sistema di accreditamento che dia lo stesso peso sul territorio nazionale alle scuole forensi e a quelle di specializzazione universitarie. Scuole che non doppino l’università e non costituiscano accademie elitarie, ma siano un mix di “pratica teorica” nelle scuole e “pratica sul campo” con il tirocinio». Siliquini ha anche chiarito che non sarà assunto alcun testo base. Non si partirà, dunque, dal testo bipartisan «Pecorella - Finocchiaro» cui Vietti aveva fatto riferimento, che invece per la Siliquini contiene «numerosi aspetti contestabili». «La proposta che da me sottoscritta con Pecorella — ha ribattuto, quasi in diretta, Anna Finocchiaro, responsabile Giustizia dei Ds, presente all’incontro di Taormina — è stata sottoscritta da tutti i capigruppo in commissione Giustizia alla Camera. In sostanza, fa proprio il testo approvato dal Csm, in accordo con Anm, Cnf e Consiglio nazionale del notariato per ridare vigore alle scuole di specializzazione cosiddette "Bassanini".
È una proposta di qualità che certamente va concertata con tutte le rappresentanze dell’avvocatura, ma che già riconosce percorsi formativi autonomi alle professioni. Quella della formazione dei legali è una questione cruciale che non andrebbe idelogizzata».

 

 

 

19 giugno 2004

Il TAR Lazio ora affonda gli specializzandi

 

Con ultima ordinanza del 16 giugno, il TAR Lazio accoglie le doglianze dei ricorrenti nella parte in cui si lamentava l'ingiustificato esonero degli specializzandi: bando sospeso in parte qua, in attesa di un eventuale appello dell'Avvocatura al Consiglio di Stato.

 

 

15 giugno 2004

SSPL ITALIA prende posizione sul decreto legge

 

A seguito delle notizie di stampa che si sono susseguite nelle ultime ore, SSPL ITALIA provvederà domattina ad inviare al Ministero della Giustizia, ed in particolare al Sottosegretario On. Valentino (AN), una missiva nella quale si chiederà, in breve, di considerare con attenzione l'ipotesi del decreto legge che, cambiando "le regole del gioco" in corsa, consenta anche ad altre categorie di accedere direttamente agli scritti dei concorsi per uditore. Il testo della lettera sarà pubblicato nella serata di domani.

 

 

 

 

11 giugno 2004

Incontro con l'avvocato Romano

 

Assieme a 10 colleghi volenterosi ed interessati, ieri ho incontrato per l'ennesima volta (!) l'avv. Romano il quale, nell'onestà intellettuale e professionale che lo contraddistingue, ci ha consigliato di attendere nell'appellare l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, soprattutto in vista della novità, ahimé balenata in queste ore, di un probabile decreto legge che, nell'esonerare di diritto altre categorie, vanificherebbe qualsiasi intervento degli specializzati nel processo.

Accantonata quindi, per il momento, la "protesta" giudiziaria, "SSPL Italia" non si ferma: la settimana prossima l'associazione invierà al Ministero della Giustizia, ed in particolare al Sottosegretario Valentino, una missiva nella quale, in sostanza, si faranno presenti le nostre esigenze, nel contempo invitando gli organi politici a rimeditare con ESTREMA attenzione l'idea del decreto legge.

 

 

 

28 aprile 2004

SSPL ITALIA alla Commissione Siliquini: un successo

 

Cari colleghi ed amici, associati e non

Ieri pomeriggio SSPL ITALIA ha potuto far valere le sue istanze e le sue proposte innanzi alla Commissione Siliquini. L'uditorio è parso interessato ed attento (in particolare, riguardo al rapporto fra SSPL e magistrature onorarie, oltre che con riferimento ai legami col mondo forense) e, alla fine del mio intervento, l'Onorevole Siliquini ci ha congedato con il classico: "Abbiamo preso nota, si vedrà".

Insomma, il risultato di "SSPL ITALIA", che corrobora così la sua presenza preminente nell'universo SSPL, adesso necessita dell'opera di questo autorevole interlocutore il quale, a quanto si sussurrava ieri al Ministero, pare intenzionato a pervenire rapidamente ad una proposta di legge, magari addirittura nelle forme del decreto legge.

Maggiori sviluppi a breve. Intanto, in vista dell'assemblea generale dell'associazione, invito nuovamente tutti i colleghi italiani ad iscriversi ad "SSPL ITALIA", prendendo visione dello Statuto su http://sspl.too.it, compilando il modulo e facendolo pervenire alla sede dell'Associazione. Ovviamente, la crescita del numero degli associati renderà sempre più incisiva e penetrante la nostra attività.

In ultimo, colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che, nella giornata di ieri, seppure non associati, hanno avuto parole di elogio per il mio intervento e per il nostro già biennale impegno.

Un cordiale grazie a Gianluca e Carmine, compagni fedeli e testimoni sicuri della nostra passione per le SSPL.

Luigi Levita

Presidente "SSPL ITALIA"

 

 

 

 

20 aprile 2004

Audizioni e incontro studenti italiani

 

In vista della audizione che "SSPL Italia" terrà presso la Commissione Siliquini, si invitano gli associati a produrre, mediante documento di Word, le proprie proposte e segnalazioni NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, e comunque non oltre il 21 aprile.

Redigerò quindi un documento complessivo che provvederò ad esporre punto per punto in sede di audizione, pubblicandolo ovviamente sul sito per la fruizione generale.

Attendo le vostre idee e suggerimenti!

 

 

Prima di procedere alla audizioni presso la Commissione Siliquini, gli studenti SSPL si stanno inoltre organizzando per incontrarsi la mattina del prossimo 27 aprile, onde conoscersi e discutere delle problematiche inerenti le SSPL e l'attività della Commissione di riforma.

Gli studenti interessati a partecipare all'incontro lascino un messaggio sul forum, scrivano a ssplitalia@libero.it o contattino il collega Adriano Sponzilli che sta curando gli aspetti organizzativi, all'indirizzo adriano.sponzilli@virgilio.it.

PS per i napoletani interessati, stiamo formando un gruppetto di colleghi per ridurre le spese!

 

 

15 aprile 2004

"SSPL Italia" sarà ascoltata dalla Commissione Siliquini

 

ITALIA OGGI del 14 aprile 2004

Stessi diplomi per scuole universitarie e ordinistiche

Doppio pilastro per la formazione legale. Le scuole universitarie e le scuole ordinistiche dovranno costituire un unico percorso omogeneo di formazione attraverso un sistema di crediti formativi comune. Così come dovrà essere comune il conseguimento dei diplomi di specializzazione che saranno equipollenti ai fini della pratica e dell'esame di stato. È questa l'ipotesi di lavoro che si fa largo all'interno della commissione per la riforma dell'accesso alle professioni legali che ieri si è riunita a Roma per stabilire un calendario di audizioni che si svolgeranno martedì 27 aprile. Una riunione ancora di ricognizione, ma nella quale cominciano a emergere le prime linee di intervento che il coordinatore e presidente del Consiglio nazionale forense, Remo Danovi, sta cercando di promuovere, superando alcune divisioni che già emergono tra i componenti che sono in rappresentanza del mondo universitario e gli esponenti dell'avvocatura. Da una parte, infatti, gli universitari difendono l'esperienza delle scuole Bassanini, che andranno sì riformate ma non stravolte, e propendono per un ciclo unico di studi della durata di cinque anni (1+4), con la possibilità dopo tre anni di uscire e conseguire un diploma di laurea di primo livello. Sull'altro versante stanno gli avvocati che rilanciano, invece, il ruolo delle scuole forensi (quelle gestite dagli ordini e dalle associazioni) e vogliono rivedere il percorso universitario in modo che risulti il più possibile unitario e senza troppi spezzettamenti.
Il ruolo di mediatore di Danovi, dunque, è tutt'altro che semplice anche se a suo dire ´da parte di tutti c'è la totale disponibilità a mettere a confronto le opinioni e a trovare una soluzione unanime. Quella soluzione che lo stesso Danovi già profila. E cioè un unico sistema di formazione composto da due pilastri: il primo di matrice accademica che privilegia la formazione teorica a quella pratica, con posti limitati e a numero chiuso, e il secondo di provenienza più squisitamente forense aperto a tutti e più attento ai risvolti immediatamente pratici. Ma prima ancora di definire l'accesso all'esame di stato è necessario rivedere il percorso di studi. Il gruppo di lavoro ha esaminato le proposte di modifica dell'attuale corso di giurisprudenza elaborate dalla commissione De Maio che prevedono due opzioni: o il normale percorso a Y (un anno di base e poi doppio biennio) oppure il ciclo unico con un anno di base e poi quattro anni continui fino alla laurea. Quest'ultima sembra la soluzione preferibile, lasciando però la possibilità a coloro che non ce la fanno di conseguire un diploma di primo livello dopo i primi tre anni.
Su questo punto però non tutti sono d'accordo e c'è chi come l'Aiga proprio non condivide il progetto di un triennio che non sembra soddisfare alcuna esigenza né formativa né professionale.
Il punto, dunque, è ancora tutto da discutere. Tra due settimane, comunque, la questione sarà discussa anche con le associazioni che hanno chiesto per prime di essere ascoltate dalla commissione. Il calendario prevede l'audizione dell'Anf, di due associazioni che rappresentano gli specializzandi delle scuole Bassanini e poi dei praticanti. Oltre all'Anpa di Gaetano Romano saranno sentite anche la Consulta nazionale dei praticanti dell'Aiga e l'Unione italiana dei praticanti avvocati.

 

In vista della probabile audizione che "SSPL Italia" sarà quindi invitata a tenere presso la Commissione Siliquini, si invitano gli associati a produrre, mediante documento di Word, le proprie proposte e segnalazioni NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, e comunque non oltre il 24 aprile.

Redigerò quindi un documento complessivo che provvederò ad esporre punto per punto in sede di audizione, pubblicandolo ovviamente sul sito per la fruizione generale.

Attendo le vostre idee e suggerimenti!

Saluti

Il presidente di "SSPL Italia"

 

 

 

 

10 marzo 2004

Nuova PDL sulle SSPL


"Disposizioni per il rilancio delle SSPL": con questo, emblematico titolo, l'Onorevole PECORELLA (FI) presenta in Parlamento (Atto Camera n. 4770) una proposta di legge per rilanciare le SSPL. Il testo della proposta sarà sul sito non appena resosi disponibile.

 

 

 

6 marzo 2004

Gli specializzati pronti a controricorrere

Dopo il bando che, finalmente, ha consegnato ai diplomati SSPL l'esenzione, occorre proseguire nella nostra opera di vigilanza in attesa di eventuali ricorsi dei non specializzati. Rinnovo quindi l'appello, a chi fosse seriamente interessato, a mettersi in contatto con ssplitalia@libero.it (indicando nome, cognome, scuola frequentata ed un recapito telefonico) e manifestare la sua disponibilità ad una eventuale azione giudiziaria, se necessaria. Siamo già in molti (sul forum del sito trovate l'elenco aggiornato!), ma più ne siamo e meglio è, ovviamente!

 

 

 

2 marzo 2004

L'esenzione c'è

Anche il Consiglio di Stato è dalla parte delle SSPL. Leggete il testo del parere consultivo:

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – parere 24 febbraio 2004 n. prot.2453/04
Pres. Giacchetti, Est. Cappugi

 

In materia di concorsi per uditore giudiziario il possesso del diploma di specializzazione non è un requisito di ammissione, ma condizione per l’esonero dalla prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati; tale condizione deve essere analizzata alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, salvo che la P.A. non stabilisca regole diverse purchè ragionevoli e rispettose della par condicio tra i candidati.

 

Consiglio di Stato

Adunanza della Terza Sezione del 24 febbraio 2004
N. prot. 2453/04

OGGETTO: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RICHIESTA DI PARERE FACOLTATIVO CIRCA L’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 123 BIS DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO COME AGGIUNTO DALL’ART. 2 D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997 N. 398.

La Sezione

VISTA la relazione trasmessa con nota prot. n. AG/UB/1844 del 20 febbraio 2004 con cui il Ministero della giustizia ha chiesto il parere facoltativo del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Maria Grazia Cappugi;

Premesso

Il Ministero della giustizia, premesso che nella seduta del 18 febbraio 2004 il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di approvare lo schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario formulando alcune osservazioni ed evidenziando in particolare “dubbi interpretativi attinenti all’applicazione integrale o meno dell’art. 123 bis, come aggiunto dall’art. 2 D.Lgs 17/11/97 n. 398”, chiede al Consiglio di Stato di chiarire se la condizione di cui alla lett. d) indicata nell’art. 14 della bozza di bando debba considerarsi o meno un requisito di ammissione al concorso e, in caso di risposta negativa, se – per aver diritto all’esonero dalla prova preliminare – i candidati debbano conseguire (ove non lo abbiano già conseguito) il diploma di specializzazione per le professioni legali entro la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, ovvero se sia sufficiente che “conseguano tale titolo in un momento antecedente alle prove scritte ed indichino nella domanda al concorso la partecipazione ai corsi di cui trattasi, riservandosi di produrre il relativo titolo prima dello svolgimento di dette prove”.

Considerato

L’art. 123-bis dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 398, prevede l’espletamento di una prova preliminare diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali dei candidati al concorso per uditore giudiziario e realizzata con l’ausilio di sistemi informatizzati. Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, al successivo comma 5, precisa che sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta oltre i limiti suddetti, fra gli altri (lett. d), “coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999”.
Tale articolo è stato successivamente abrogato dall’art. 9 della legge 13 febbraio 2001 n. 48. La stessa legge, all’art. 18, comma 1 (modificato prima dal comma 2 dell’art. 19 della legge n. 448 del 2001 e poi dall’art. 12 del D.L. n. 236 del 2002), ha disposto che “il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell’organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge,…, avviene mediante tre concorsi, da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Con disposizione transitoria, l’art. 22, comma 3, della citata legge n. 48 del 2001 stabilisce poi che “qualora non sia possibile completare tempestivamente l’organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall’art. 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l’applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall’articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Di tale facoltà si è avvalso il Ministro della giustizia il quale, sentito il Consiglio superiore della magistratura, con decreto in data 19 ottobre 2001, ha differito l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 125-quinquies dell’ordinamento giudiziario (introdotto dalla legge n. 48 del 2001) ai concorsi successivi a quelli previsti dall’art. 18, comma 1, della medesima legge n. 48 del 2001.
I dubbi interpretativi prospettati dall’Amministrazione riferente derivano probabilmente dalla circostanza che lo stesso art. 125-quinquies prevede, al comma 9, che le disposizioni ivi contenute (riguardanti i correttori esterni) operano, una volta adottato il regolamento ministeriale di cui al comma 8, “altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all’articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l’ammissione al concorso per l’accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento”.
Poichè l’art. 124 dell’ordinamento giudiziario (modificato prima dall’art. 6 del D.Lgs. n. 398 del 1997 e poi dall’art. 11 della legge n. 48 del 2001) stabilisce che “al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall’anno accademico 1998/1999, del diploma rilasciato da una delle scuole di cui all’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall’articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti”, è sorto il dubbio che il conseguimento del diploma in questione sia divenuto un vero e proprio requisito di ammissione.
Tale dubbio, come peraltro ritenuto dall’Amministrazione riferente e dal Consiglio superiore della magistratura, non appare fondato. Si deve osservare infatti che l’applicazione dell’art. 125-quinquies dell’ordinamento giudiziario è stata differita dal Consiglio superiore della magistratura in virtù della facoltà espressamente concessa dall’art. 22, comma 3, della legge n. 48 del 2001. Ai sensi della stessa disposizione transitoria va applicato al concorso, in virtù di un rinvio secco che non contempla deroghe, l’art. 123-bis dell’ordinamento giudiziario il quale, al comma 5, lett. d), si limita a prevedere che coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, anche se iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999, “sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta”, anche in eccedenza ai limiti previsti dal comma precedente. Se il possesso del diploma di specializzazione costituisse un requisito di partecipazione, tale disposizione sarebbe priva di senso in quanto tutti i candidati dovrebbero essere esonerati dalla prova preliminare.
Correttamente, pertanto, nello schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario si prevede, all’art. 14, che “in ogni caso sono ammessi alle prove scritte, oltre il previsto limite numerico dei candidato, gli esonerati dalla prova preliminare e cioè:… d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell’anno accademico 1998/1999”.
Resta da stabilire il momento in cui la suddetta condizione si verifica, ossia il momento in cui i candidati iscritti alle scuole di specializzazione debbono conseguire il diploma per poter usufruire dell’esonero dalla prova preliminare (alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ovvero in un momento successivo, comunque antecedente alle prove scritte). Più in generale, come è evidente, la questione investe anche le altre categorie di candidati aventi diritto all’esonero ai sensi del citato art. 123-bis, comma 5.
E’ noto il principio secondo cui, anche con riferimento all’art. 2 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Appare pertanto corretto, nel silenzio del bando (oltre che della legge), applicare tale principio anche all’ipotesi in questione.
Peraltro, poiché non si tratta – come è stato sopra precisato – di requisiti di partecipazione, bensì di condizioni per poter usufruire di un beneficio previsto dalla legge, è da ritenere che rientri nella discrezionalità dell’Amministrazione stabilire regole diverse, purché ragionevoli e rispettose della par condicio dei candidati. Se l’Amministrazione medesima dovesse decidere, in base a considerazioni organizzative e di opportunità, pur considerando gli appesantimenti procedurali con il rischio di un eventuale contenzioso, di ampliare l’ambito dei candidati esonerati dalla prova preliminare (e quindi il numero degli ammessi alle prove scritte), dovrebbe inserire nel bando una apposita disposizione in virtù della quale i candidati iscritti alle scuole di specializzazione e in procinto di conseguire il diploma potrebbero chiedere di essere esonerati dalla prova preliminare riservandosi di produrre il relativo titolo prima dello svolgimento delle prove scritte (o, più opportunamente, prima dell’espletamento della prova selettiva), pena l’esclusione.

P.Q.M.

esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

L'Estensore
(Maria Grazia Cappugi)

Il Presidente
(Salvatore Giacchetti)

Il Segretario
(Roberto Mustafà

 

24 febbraio 2004

Slitta il terzo concorso?

 

Per ora no, ma sembra sicuro uno slittamento del terzo concorso almeno di un altro anno. Castelli ne combina un'altra delle sue: oggi 24/2 presenta un emendamento per dilazionare ulteriormente il termine di marzo 2004 per bandire i concorsi. Emendamento, per fortuna, dichiarato inammissibile dalla Presidenza della Camera. Ma nulla impedisce al Ministro di servirsi di altri strumenti...



Dal sito della Camera. Parla il Vice Presidente.



Avverto altresì che la Presidenza, a norma degli articoli 86, comma 1 e 96-bis, comma 7, del regolamento, e come avvenuto nelle sedute del 12 dicembre 2002 e dell'8 luglio 2003 su analoghi provvedimenti, non ritiene ammissibili, in quanto volti ad introdurre nel decreto-legge materie nuove, non strettamente attinenti alla materia trattata dal decreto-legge stesso e non contenute in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito, le seguenti proposte emendative riguardanti proroghe di termini: Gambini 11.02, limitatamente alla lettera b), che reca modifiche all'articolo 6, comma 2, relativo al differimento di un termine per l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di compartecipazione regionale a tributi; Gibelli 17.1, relativo alla disciplina applicabile per la mobilità del personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo; Realacci 23.04, limitatamente al comma 2, volto a prorogare l'applicazione delle agevolazioni concesse per gli interventi connessi all'uso di fonti energetiche realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; Maninetti 23-septies.06, che proroga un termine concernente la demolizione degli apparecchi idonei al gioco non lecito; Villetti 23-septies.07, che proroga i termini relativi al prelievo erariale sul gioco del Bingo; Zanetta 23-septies.011, concernente una proroga degli interventi in favore dell'innovazione di prodotto; Parolo 23-septies.014, che proroga il termine previsto per la domanda di acquisto di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato; 23-septies.015 del Governo, concernente la proroga di un termine per la qualificazione di determinate categorie di esecutori di lavori pubblici; Lettieri 23-septies.017, che proroga un termine relativo al finanziamento delle camere di commercio; Migliori 23-septies.018, che proroga i termini previsti per l'attuazione del decentramento delle funzioni catastali; 23-septies.021 del Governo, concernente la proroga di un termine per il reclutamento di uditori giudiziari.
 

 

 

19 febbraio 2004

In dirittura d'arrivo

Il CSM ha concluso ieri sera l'esame della bozza di bando inviata dal Ministro. Questo il parere deliberato quasi all'unanimità (eccezione fatta per il caparbio Di Federico...):

 

Fasc. n. 7/2004 GEN. - Rel. dott. AGHINA

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

 

vista la nota in data 20.1.2004, prot. n. 1917g/46, con cui il Ministero della Giustizia ha trasmesso, per le opportune valutazioni, lo schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario;

ritenuto opportuno, preliminarmente, ribadire la raccomandazione al Ministro della Giustizia, relativamente all’integrazione dell’art. 8 del suindicato schema di decreto, circa la necessità di disciplinare compiutamente le modalità di nomina dei docenti universitari di lingua straniera secondo quanto previsto dall’art. 123 ter comma 4 O.G.;

considerato, altresì, opportuno sottolineare che ricorrono alcuni dubbi interpretativi attinenti all’applicazione integrale o meno dell’art. 123 bis, come aggiunto dall’art. 2 D. Lgs 17/11/97 n. 398;

ritenuto, pertanto, che al fine di evitare possibili incertezze applicative, appare oltremodo opportuno un tempestivo intervento di chiarificazione normativa;

ritenuto, in ogni caso, che il requisito per l’ammissione alle prove scritte della categoria di cui alla lett. D) indicata nell’art. 14 della bozza di bando, non dovrebbe comunque considerarsi un requisito di ammissione al concorso;

considerato, infine, che l’art. 19, comma 2 del D.L. n. 398/97 dispone che l’archivio delle domande per la prova preliminare diviene utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario, con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

di approvare con le osservazioni indicate nella parte motiva lo schema di decreto ministeriale di indizione del prossimo concorso per uditore giudiziario, trasmesso dal Ministero della Giustizia con nota del 20.1.2004, prot. n. 1917g/46, (all. 1);

di segnalare l’esigenza di procedere, all’esito dell’aggiornamento dell’archivio dei quesiti, agli adempimenti di cui all’art. 19 comma 2 D. Lgs. n. 198/97.

 

 

 

Adesso ognuno può darne l'in